Con riguardo al soggetto percettore del c.d. reddito di cittadinanza, la Corte di Cassazione (Sent. n. 29910/2022) ha affermato che non sono passibili di sanzione penale le condotte con cui si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico. Alla luce di tale principio la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., avente a oggetto la carta di pagamento per l'accredito del reddito di cittadinanza e le disponibilità liquide del ricorrente, quale profitto dell’ipotizzato reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4/2019. (Nel caso esaminato sono state rese informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica, ma è stato altresì accertato che, anche a prescindere da tali informazioni, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla percezione del R.d.C.).
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