Ore 18:55 - Collegio sindacale. Attività di consulenza preclusa al sindaco
In tema di diritto societario, e con rifermento alle cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco (art. 2399 c.c.), la Corte di Cassazione (Sez. II n. 29406/2022) ha affermato che chi svolge in modo continuativo prestazioni di consulenza sull'oggetto che deve essere controllato da parte del collegio sindacale e sia comunque titolare di un rapporto di natura patrimoniale, si trova in una situazione che compromette in radice la sua imparzialità e indipendenza; la “ratio” sottesa alla causa di ineleggibilità risiede infatti nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, così che la compromissione dell'indipendenza del sindaco sussiste non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando l'attività di consulenza sia prestata da un socio o collaboratore dello Studio di cui faccia parte il sindaco.
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