Con ordinanza n. 143 depositata oggi 20 aprile 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alle spese di giustizia afferenti ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative. In particolare, lo scrutinio di legittimità ha riguardato l’assoggettamento, dal 1 gennaio 2010, del ricorso introduttivo al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nonché delle spese forfettizzate, con il conseguente obbligo per l’opponente di versare, contestualmente al deposito del ricorso, una somma variabile da un minimo di euro 38,00 ad un massimo di euro 170,00. La Corte ha così rigettato sia la censura dell’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo; sia quella degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. – Testo A), così come modificati dall’art 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Varazze; sia, infine, quella dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, e dell’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Fermo.