Nonostante la variazione della legislazione di riferimento, tramite un proprio documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già sostenuto in passato circa la normativa fiscale – segnatamente facente capo agli adempimenti – applicabile alle ipotesi in cui ha luogo il sequestro preventivo. Ipotesi nelle quali vi è, di fatto, l’irrilevanza reddituale dei beni oggetto del provvedimento, ma in cui quanto richiesto a livello dichiarativo va in ogni caso posto in essere.
La risoluzione n. 45/E del 02/09/2024 ha confermato la storica “linea amministrativa” riguardante la disciplina fiscale applicabile in caso di sequestro preventivo, riconducibile alla prassi che è emersa nel corso del tempo e che aveva commentato quanto stabilito dal D.Lgs 159/2011 – “Codice leggi antimafia” (come, ad esempio, la risoluzione n. 70/E del 29/10/2020 e le risposte a interpello n. 276 del 21/04/2021 e n. 496 del 21/07/2021).
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