Nella giornata odierna, approda la riforma concernente il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura.
Dopo una molteplicità di richiami del Presidente della Repubblica, incontri con l’Anm, l’Avvocatura e capigruppo della maggioranza, si è giunti al punto di apportare delle modifiche al sistema esecutivo della magistratura.
Si tratterebbe di un sistema misto, binominale con quota proporzionale con sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per costituire i collegi.
I collegi Binominali andranno ad eleggere due dei componenti del CSM, con una quota proporzionale di 5 seggi a livello nazionale.
Oltre al Presidente della Repubblica, Presidente e Procuratore Generale di Cassazione che per diritto ne fanno parte, vi sono 20 togati di cui 13 giudicanti, 5 pm e 2 legittimità e, 10 laici.
Brevemente, per quanto concerne l’elezione dei membri togati, si tratterebbe di un collegio unico binominale nazionale con un sistema maggioritario, sono eletti i due più votati.
Per quanto riguarda i 5 P.M. ogni collegio territoriale binominale elegge i primi due con un sistema maggioritario per un totale di 4, mentre per il quinto, si individua quello più votato.
Diversamente, i tredici giudicanti, una parte viene eletta attraverso il metodo maggioritario, l’altra con quella proporzionale.
Un sistema quindi, che accetta candidature individuali, ogni candidato è libero di presentare la propria candidatura anche nel suo distretto e soprattutto, sono indispensabili almeno 6 candidati in ogni collegio binominale.
Nel momento in cui, non si garantisce parità di genere o non arrivano candidature, sarà il sorteggio, in aggiunta, a decidere le sorti delle candidature per ottenere il minimo previsto e, soprattutto, per garantire la rappresentatività.
Inoltre, i magistrati che negli ultimi tre anni hanno prestato servizio, presso l’ufficio giudiziario ricoprente quell’area non possono ricoprire incarichi; mentre per le cariche politiche, è vietata la candidatura in tutta l’area della provincia ove ha prestato servizio nell’arco dei tre anni precedenti o continua ad esercitare.
Importante sottolineare che vi è il divieto di ricoprire temporaneamente funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi e governativi.
Dopo la fine del mandato, vi è il ricollocamento di tutti i magistrati, tre punti importanti:
coloro i quali hanno ricoperto cariche di qualunque tipo non possono svolgere alcuna funzione giurisdizionale; quelli ordinari saranno situati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza o altre amministrazioni ministeriali, in base alla proposta valutata in aula.
Sarà garantita però, eventuale funzione non giurisdizionale presso la sezione di controllo della Corte dei Conti o l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, o ancora, presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato.
La Presidenza del Consiglio dei ministri è l’ufficio di collocazione previsto per i magistrati amministrativi e contabili.
Invece, coloro che nella competizioni elettorale non sono stati eletti, non possono assumere incarichi direttivi e funzioni penali ed inoltre, non potranno tornare nella regione riguardante la circoscrizione elettorale in cui hanno presentato candidatura.
In conclusione, i magistrati con incarichi apicali, dopo aver svolto almeno un anno di mandato, per un altro anno rimangono fuori ruolo ma non in posizioni apicali, rientrando successivamente senza ricoprire incarichi direttivi per la durata di tre anni.
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