L’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) viene erogato d’ufficio, in continuità, a chi ne ha già beneficiato, nel caso in cui nel sistema informativo dell’INPS risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”.
Le domande già presentate, infatti, valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, eccetto che per la comunicazione di eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda come, ad esempio, la nascita di un figlio o il suo raggiungimento della maggiore età; è quanto riporta la circolare INPS 4 febbraio 2025, n. 33, che precisa, inoltre, che per determinare l’importo dell’AUU è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025.
In assenza di ISEE, l’importo sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
La circolare illustra anche le modalità di calcolo dell’AUU in relazione alle soglie ISEE, i valori degli importi e delle maggiorazioni.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata