Per i cartelli stradali a forma di frecce, utilizzati per indicare la direzione per raggiungere un’impresa di pubblica utilità, non è prevista l’imposta di pubblicità, da come disposto dalla Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n.158/1/2021.
Tale decisione nasce dalla notifica a una società operante nel settore dello smistamento e della consegna della posta, di un avviso di accertamento per recuperare a tassazione l’omesso versamento dell’imposta di pubblicità. Nel dettaglio, il dovuto si riferisce ad un segnale stradale a forma di freccia installato sul territorio comunale che indica la direzione per raggiungere l’impresa.
La società contribuente ha impugnato il provvedimento evidenziando che il segnale stradale, in conformità con l’art.17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 507/93, non è soggetto all’imposta. Infatti, la norma dispone che gli “avvisi al pubblico” inerenti alla localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, con superficie minore al mezzo metro quadrato, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta.
Il ricorso della contribuente è stato accolto, infatti i giudici hanno sottolineato che secondo un costante orientamento di legittimità, un servizio di pubblica utilità è finalizzato ad assicurare la gestione di un’attività necessaria alla comunità. Tra questi è incluso anche il servizio postale universale. La sentenza, dunque è concorde con le disposizioni espresse, recentemente, dal Ctr Lombardia, secondo le quali il cartello stradale a forma di freccia direzionale utilizzato, esclusivamente, per fornire un servizio di pubblica utilità, non ha nessuna valenza di messaggio pubblicitario.
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