Poiché la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non comporta l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta, il maggior valore del bene rivalutato trova la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva (qualificabile come riserva di utili) libera da vincoli. Pertanto, il successivo annullamento di questa riserva effettuato per consentire l'assegnazione dei beni ai soci, non è soggetto all’imposta sostitutiva prevista in caso di assegnazione agevolata. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 2 settembre 2024 n. 178.
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