Con l’informativa n. 29 pubblicata ieri, 12 marzo 2024, sono stati resi noti una moltitudine di chiarimenti ottenuti con il Tavolo tecnico tenutosi lo scorso 22 febbraio 2024.
Tra i vari chiarimenti, troviamo quello in ordine alla compatibilità della NASPI con il lavoro sportivo subordinato e autonomo e, in particolare, quello riguardo gli adempimenti previsti dall’art. 35, commi 2 e 8-quinquies del D.lgs. n. 36/2021 in tema di lavoro sportivo dilettantistico.
Si ricorda che secondo quanto previsto dalla normativa, nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome – hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Pertanto, sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
Inoltre, per quest’ultimi, l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.
L’informativa, risolve il seguente dubbio: le informazioni dei dati retributivi devono essere assolte in favore dell’INPS mediante denuncia telematica mensile UNIEMENS o tramite RAS anche qualora in compensi erogati al collaboratore rientrino nel regime di esenzione di 5.000 euro previsto dall’art. 35, co. 8-bis?
L’UNIEMENS deve essere presentato al superamento della franchigia dei 5.000,00€.
Per esempio: compenso annuo erogato da un solo committente nel mese di gennaio 2024 = 4.999€. No denuncia UNIEMENS
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