La stabilizzazione in Legge di Bilancio 2025 dell’aliquota agevolata per la tassazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa porta al +40,8% il numero dei contratti depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle prime due settimane di febbraio (rispetto allo stesso periodo del 2024). Il trend, costantemente in crescita dal 2023, ha subito un’accelerazione tra il 1° gennaio e il 17 febbraio 2025: il report “Deposito contratti” del Dicastero ne rileva 1.008 tra i depositati da inizio anno, il 29,9% in più rispetto all’anno passato.
I contratti depositati e attivi sono attualmente 10.925, il 9,7% in più rispetto al 2024. La maggior parte rientrano tra quelli di tipo aziendale (8.838) anche se è la componente contratti territoriali a far segnare la crescita maggiore, con un incremento del 26,5% tra il 2024 e il 2025 (da 1.650 a 2.087).
Diverse le finalità dei contratti attivi: 8.865 obiettivi di produttività, 7.081 di redditività, 5.675 di qualità, mentre 1.152 prevedono un piano di partecipazione e 6.677 misure di welfare aziendale. A beneficiarne 2,8 milioni di lavoratori, cui è riconosciuto un premio medio annuo di 1.565 euro.
Rispetto alla dimensione delle aziende che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, la metà è di appannaggio delle imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (35%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).
I premi corrisposti ai lavoratori sono sottoposti a un’aliquota per l’imposta sostitutiva che la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 63, della L. n. 197/2022) ha dimezzato rispetto al passato e portato al 5 per cento. La detassazione è stata confermata nella Manovra per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023) e sarà attiva nel triennio 2025-2027 secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 385, legge n. 207/2024). La riduzione opera per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente, fino a un massimo di 3mila euro lordi, incrementabili a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
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