La Corte di cassazione (Sez. V civ. Sent. n. 4595 del 14/02/2023) ha enunciato il seguente principio di diritto: in materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell’opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite “ipso iure” alla fiscal unit, la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell’utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all’art. 84, co.1, primo periodo, T.U.I.R., esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell’art. 118, co.1, primo periodo, T.U.I.R..
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