L’art. 161 del DL Rilancio disciplina la proroga dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio e la data del 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, senza applicazione di sanzioni e di interessi.
La proroga del pagamento dei diritti doganali in parola interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle categorie individuate nelle citate Determinazioni Direttoriali, di seguito specificate:
- soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera n) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- soggetti indicati dall’art. 18, commi 1 e 3, del decreto legge 8 aprile, n. 23.
Si precisa che:
- il campo di applicazione della norma include la scadenza di pagamenti già prorogati di 30 giorni in base alle disposizioni sopra citate;
- ai titolari di pagamenti scaduti tra il 1° e l’8 maggio 2020 e già autorizzati alla proroga di 30 giorni in applicazione della Direttoriale n. 121878/ RU del 21/4/2020, potrà essere accordata, su istanza di parte ed in presenza delle condizioni di cui sopra, l’estensione di tale proroga a 60 giorni;
- l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva, in ogni caso, in applicazione dell’art.112 del CDU, la prerogativa di valutare, in presenza di parametri diversi, istanze per l’autorizzazione ad altre agevolazioni di pagamento, qualora supportate dalle necessarie evidenze attestanti la gravità della situazione economica o sociale.
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