19 maggio 2022
19 maggio 2022

Ore 17:00 - Dl Ucraina-bis: arriva l’ok della Camera

Camera dei deputati

Dopo l’approvazione del Senato, arriva l’ok della Camera per il decreto legge cd. Ucraina-bis. Cosa prevede? Di seguito un breve riepilogo.

La camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

I voti sono stati 336 a favore, 51 contrari e 2 astenuti.

Come già anticipato nel Quotidiano (vedi l’articolo “DL Ucraina bis: via libera al Senato"), a seguire una panoramica delle misure più rilevanti apportate dagli emendamenti approvati.

Avvisi bonari – Fino al 31 agosto 2022 il termine entro cui è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere al pagamento delle somme dovute richiesti tramite avvisi bonari, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in 60 giorni in luogo dei 30 giorni previsti a regime dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997.

Bonus carburante dipendenti - La possibilità di assegnare ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro, in precedenza prevista per le sole aziende private, viene riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati. In merito, si ricorda che tale importo è ulteriore rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione Irpef dei fringe benefits erogati dal datore di lavoro e non concorre alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall’azienda.

Malattia libero professionista - Importanti novità anche per gli adempimenti del libero professionista in caso di malattia o infortunio. Viene, infatti, prevista la retroattività dell’articolo 1 del DL n.41/2021: di conseguenza, la sospensione dei termini prevista, che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione, si applica non più soltanto nei casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell’entrata in vigore del DL 41/2021, ma anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020.

Tuttavia, non è previsto il rimborso di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati relativi al mancato rispetto dei termini per la trasmissione di atti e documenti o per pagamenti verificatosi nel periodo in cui la sospensione non era ancora operativa, ossia 31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021, e restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere riesaminate o annullate.

Superbonus – Ancora modifiche alla disciplina del superbonus. In particolare, la realizzazione di lavori di importo superiore a 516.000 euro, dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, può essere affidata:
  • ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici;
  • ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dal codice dei contratti pubblici.
Invece, dal 1° luglio 2023 la realizzazione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

Credito rimanenze magazzino settore tessile - Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria, previsto dall’articolo 48 bis del DL Rilancio n.34/2020, viene consentito di utilizzare il credito non già nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione bensì anche nei periodi successivi.

Accisa e IVA carburanti - Viene prorogata dal 3 maggio all’8 luglio 2022 la temporanea riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, nonché del GPL usato come carburante. Inoltre, per lo stesso arco temporale viene azzerata l’aliquota di accisa sul gas naturale utilizzato per autotrazione e viene stabilita nel 5% l’aliquota Iva applicabile al gas naturale utilizzato per autotrazione.

Contributo acquisto energia elettrica - Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Contributo acquisto gas - Invece, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II° trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Sia il credito d’imposta per l’acquisto del gas che per l’acquisto dell’energia elettrica sono utilizzabili in compensazione, oppure possono essere ceduti ad altri soggetti, con facoltà di due ulteriore cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Credito d’imposta imprese energivore e gasivore - Vengono anche incrementate le percentuali dei crediti d’imposta previsti dal DL n.17/2022 destinati:
  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica, che passa dal 20 al 25%;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale, che passa dal 15 al 20%.
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