ore 17.26 - CIGS autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale
Pubblicata la Circolare n. 16 del 28 agosto 2017 che dispone il limite massimo di ore
A decorrere dal 24 settembre 2017, troverà piena applicazione l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Con la Circolare n.16 del 28 agosto 2017, la DG Ammortizzatori Sociali e Formazione fornisce indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili e precisa che la disposizione di cui all'articolo 22 trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.
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