25 marzo 2022
25 marzo 2022

La certificazione del bonus formazione 4.0

Autore: Giovanni Riccio
Domanda - In riferimento all’obbligo di certificazione in tema di credito di imposta per la formazione 4.0, se la società è soggetta alla revisione, l’attività svolta per la prescritta certificazione può rappresentare una prestazione ulteriore rispetto a quella per la revisione del bilancio ed in quanto tale oggetto di un corrispettivo aggiuntivo a quello pattuito ordinariamente per il sottostante incarico e rappresentare un costo su cui calcolare il bonus in parola? Il revisore incaricato può beneficiare di un compenso extra rispetto all’ordinario per l’attività richiesta dall’articolo 6 del D.M. 4 maggio 2018?

Risposta - L’articolo 6 del D.M. 4 maggio 2018, al comma 1, prescrive che “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

La precisazione che si deve trattare di un’apposita certificazione induce a ritenere che la relazione al bilancio rilasciata dal revisore, ovvero dal collegio sindacale (o sindaco unico) incaricato anche della revisione contabile, non possa essere considerata sostitutiva della certificazione specificamente richiesta.

In tal senso si esprime la relazione ministeriale al decreto, nella quale i Ministeri estensori della disposizione regolamentare chiariscono che “l’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In tal senso, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, deve ritenersi che nella generalità dei casi l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio”.

Va precisato che nel caso la società sia dotata del revisore contabile non le spetta l’incremento del credito d’imposta fissato dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto citato, a mente del quale “per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo articolo 6 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro”.

Inoltre, come precisato dal comma 4 dell’articolo appena richiamato, il credito d’imposta corrispondente al sostenimento delle spese di revisione, anche se tale attività è svolta l’anno successivo a quello di sostenimento dei costi agevolabili, si intende riferito a tale ultimo periodo di imposta. In pratica le spese di certificazione sostenute nel 2022 per l’attestazione dei costi sostenuti nel 2021 contribuiscono ad aumentare il credito d’imposta di tale ultimo periodo d’imposta.

Se possa essere oggetto di compenso extra o meno rispetto al corrispettivo pattuito per la revisione del bilancio, va determinato in base al contenuto dell’incarico di revisione sottoscritto tra le parti. Generalmente l’incarico conferito per la revisione del bilancio non prevede ulteriori attività che, ragionevolmente, saranno oggetto di un corrispettivo ulteriore concordato tra i soggetti coinvolti.

Per quanto concerne l’ammissibilità dell’eventuale compenso aggiuntivo corrisposto al revisore in carica ai fini della maturazione del credito d’imposta, ragionevolmente e prudenzialmente, deve darsi risposta negativa.

Ciò in quanto si tratta di un’attività ben individuata: l’attestazione delle spese sostenute secondo i termini fissati dalle disposizioni richiamate. A fronte di tale attività la contribuzione delle stesse ai fini del credito d’imposta è ammessa solo per le imprese non soggette già a revisione, quindi è da escludersi nel caso ipotizzato.

Tale costo (l’attività specifica del revisore interno), a parere di chi scrive, in assenza di indicazioni in tal senso e vista la normativa richiamata in tema di concorso della spesa di certificazione alla maturazione del bonus, non pare assimilabile ai costi per i servizi di consulenza connessi al progetto formativo, che, invece, sono eleggibili ai fini della maturazione del credito d’imposta.
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