In data 31.3.2022 il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le FAQ inerenti alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 per quanto di competenza al mondo sportivo a seguito dell’emanazione del nuovo decreto Riaperture. Tali aggiornamenti sono disponibili sul sito:
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq.
Infatti, il
DL 24.3.2022, n. 24 aveva introdotto importanti novità in merito alla possibilità del pubblico di poter assistere a eventi e manifestazioni sportive. Per effetto del nuovo decreto a far data dal 1.4.2022 in eventi e competizioni sportive che si svolgono in luogo chiuso il pubblico può quindi accedere solo se in possesso di una Certificazione Verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione (c.d. green pass rafforzato), mentre per gli eventi e le competizioni all’aperto sarà sufficiente la Certificazione da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).
Allo stesso modo è possibile assistere alle sessioni di allenamento all’interno di impianti sportivi all’aperto o al chiuso, sempre nel rispetto della norma di cui sopra.
Resta fermo tuttavia l’obbligo di dover indossare sempre e correttamente i dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di mantenere le opportune misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Inoltre, sempre a far data dal 1.4.2022, per la pratica sportiva all’aperto (anche di squadra o di contatto) non è richiesto alcun tipo di Certificazione Verde Covid-19.
La Certificazione Verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione rimane comunque necessaria per poter accedere a:
- servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive), per le attività che si svolgono al chiuso;
- spazi adibiti a spogliatoi e docce.
Per quanto riguarda invece le diverse categorie di lavoratori che operano all’interno di impianti sportivi in qualità di istruttori, tecnici, collaboratori sportivi, ecc. a qualsiasi titolo, anche di volontariato o sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere ed esibire (su richiesta) la propria Certificazione Verde Covid-19.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, ivi compreso il corretto svolgimento delle attività secondo le misure di contenimento da diffusione del virus Covid-19, sulla base delle Linee Guida già pubblicate dal Dipartimento per lo Sport e dagli enti di affiliazione di qualunque associazione o società sportiva dilettantistica (EPS, FSN e DSA).
Si ricorda infine che dalle disposizioni in oggetto sono esenti le persone di età inferiore ai 12 anni, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri dal Ministero della salute con apposita circolare. Allo stesso modo gli accompagnatori di soggetti non autosufficienti in ragione di età o disabilità non sono tenuti ad esibire alcun genere di Certificazione Verde per alcune delle attività di cui sopra, fermo restando tuttavia l’obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.