Dal 9 luglio scorso, anche i piccoli studi professionali, quelli con uno o due dipendenti, hanno diritto agli ammortizzatori sociali.
L’aveva previsto, lo scorso 21 maggio, il decreto del Ministero del Lavoro pubblicato sulla GU n. 159/2024, come adeguamento del FSAP (Fondo di Solidarietà Bilaterale per le Attività Professionali) alle novità della Legge di Bilancio 2022, che prevedeva l’estensione delle tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a tutti i lavori dipendenti, senza distinzioni sulle dimensioni dell’azienda. Un passaggio accolto in maniera positiva dal mondo degli studi professionali e dai dipendenti di piccole entità che finora soffrivano della sindrome del “figlio di un Dio minore”.
L'assegno di integrazione salariale spetta per le stesse causali ordinarie e/o straordinarie previste normalmente per la cassa integrazione. In particolare per situazioni aziendali dovute a:
- eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale e contratti di solidarietà.
Il fondo viene finanziato attraverso contributi ordinari e addizionali, il primo è dovuto indipendentemente dall’utilizzo delle prestazioni, varia in base alle dimensioni dello studio (fino a 5 dipendenti, tra 6 e 15, più di 15), ed è diviso tra datore di lavoro (due terzi) e lavoratore (un terzo). Il contributo addizionale, pari al 4% delle retribuzioni perse, si applica quando si usufruisce delle prestazioni ed è a totale carico del datore di lavoro.
L’assegno di integrazione salariale, pari all’80% della retribuzione persa e fino ad un massimo di 1.311,56 euro (per il 2024), viene erogato per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile ai dipendenti con almeno 30 giorni di anzianità, e comprende anche apprendisti e lavoratori a domicilio, ma non i dirigenti. La fruizione della cassa integrazione è subordinata alla partecipazione dei beneficiari ad un percorso di riqualificazione professionale, per incentivare la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze.
La domanda va presentata alla struttura Inps competente a livello territoriale non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre i 15 giorni dall’inizio. L'autorizzazione all’integrazione salariale sarà comunicata dall'INPS al datore di lavoro tramite PEC, che dovrà anticipare il pagamento per poi essere successivamente conguagliato o rimborsato dall'INPS. Nei casi di insolvenza o per difficoltà finanziarie è possibile il pagamento diretto dell'INPS al lavoratore.
Non è un segreto che il lavoro autonomo stia attraversando una profonda crisi: il 2% di chi lavora in un piccolo studio professionale sceglie di abbandonare, con il risultato di un invecchiamento e impoverimento delle categorie. E questo, secondo i dati della “School of Management” del Politecnico di Milano, malgrado nel 2023 gli investimenti digitali degli studi di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro siano cresciuti del 7%, raggiungendo i 1.888 miliardi di euro in nuove tecnologie.
Nel 2022, rilevava lo scorso anno il rapporto sulle libere professioni di “Conprofessioni”, poco più di 53mila liberi professionisti hanno cessato l’attività, attestando il settore su 1.349.000 unità, con una flessione del 3,7% rispetto al 2021. La flessione degli iscritti agli ordini professionali deriva soprattutto dalla perdita di attrattività da parte dei giovani: nonostante il deciso aumento del numero di laureati, tra il 2018 e il 2022 chi ha scelto la libera professione è passato da 20.795 a 18.644, con un calo del 10,3%.