È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 259 del 29-10-2021) il decreto 21 settembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), recante la “definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile”. Tale decreto, in attuazione dell'
articolo 44, comma 1-septies, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito dalla Legge n. 77/2020, come modificato dall'
articolo 74, comma 1, lett. d), del D.L. n. 104/2020, individua le modalità per l'accesso al citato credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Il bonus - Il citato “decreto Rilancio” ha previsto alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile (si veda l’articolo
Nel "decreto Rilancio" misure per incentivare la mobilità sostenibile del 23 maggio 2020) e, il summenzionato articolo 44, comma 1-septies, ha introdotto un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.
In alternativa, la disposizione consente di utilizzare l’incentivo in forma di credito d’imposta entro tre annualità per l'acquisto, appunto, di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Ambito di applicazione e misura del bonus - Il credito d'imposta in questione, quindi, come specifica il decreto del MEF, spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (rientrante tra quelli previsti dall'
articolo 1, comma 1032, della Legge n. 145/2018), per le spese sostenute nell’arco temporale sopra indicato, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Detto credito, è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020. Esso spetta, inoltre, entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Modalità di riconoscimento del credito d'imposta– Il decreto attuativo in commento prevede che, ai fini del riconoscimento del credito in esame, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), un'apposita istanza alla stessa Agenzia, formulata secondo lo schema approvato con il medesimo provvedimento.
Nell’istanza, i soggetti richiedenti, dovranno indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020
«per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile».
L'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate (pari, appunto, a 5 milioni di euro per l'anno 2020) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle citate istanze, determinerà la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale, sarà comunicata sempre con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. È, altresì, specificato che, il credito d'imposta in questione, non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Fruizione del bonus e controlli– Il decreto qui esaminato, per quanto concerne la fruizione del credito d'imposta in esame, stabilisce che lo stesso è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute. Si può fruire di tale credito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Sarà l'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, a procedere al recupero del relativo importo.