Nel testo del decreto Sostegni-Bis in iter di approvazione alla Camera in questi giorni e che deve essere approvato entro e non oltre il 24 luglio, emerge che a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, “alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita”.
Il bacino della misura è di 60 milioni di euro per l’anno 2021, “che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Dovessero pervenire richieste eccedenti il budget messo a disposizione “si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante”.
L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. 1. Identico. 2. Ai fini del credito d’imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. 3.
È opportuno specificare che il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed “ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.
Anche il Decreto Sostegni-Bis, tramite un emendamento aggiunto in queste settimane sembra confermare il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l’anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
BONUS PUBBLICITA’ Per tutto il 2021 ed il 2022 sarà possibile fare valere un credito del 50% degli investimenti effettuati per un ammontare complessivo della misura pari a 90 milioni di euro.
Nella fattispecie, dei 90 milioni di euro messi a budget, 65 milioni di euro sono resi disponibili per “gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online”, mentre i restanti 25 milioni di euro vengono allocati “per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato”.
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