12 gennaio 2021

Bonus pubblicità: prorogato fino al 2022 nella misura unica del 50%

Autore: Serena Pastore
La Legge di Bilancio 2021 n.178/2020 ha previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, tra cui il bonus pubblicità istituito dall’articolo 57-bis del DL n.50/2017.

In particolare, per il biennio 2021-2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

La novità per il biennio 2021-2022 è l’esclusione dall’ambito applicativo degli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali e l’eliminazione del requisito dell’approccio incrementale. Infatti, negli anni precedenti il beneficio era riconosciuto esclusivamente nel caso in cui il valore degli investimenti in campagne pubblicitarie, effettuati in ciascun periodo di imposta per stampa ed emittenti radio-televisive, fosse stato superiore di almeno l’1% del valore dei medesimi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

In pratica, il regime straordinario previsto per l’agevolazione in argomento dal DL Rilancio per il 2020, è stato prorogato per altri 2 anni. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter dell’articolo 57-bis del DL n.50/2017 e del regolamento di cui al DPCM n. 90/2018.

Soggetti beneficiari– Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, i lavoratori autonomi, compresi i professionisti, nonché gli enti non commerciali. Possono altresì accedere al credito anche i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno agevolato, non essendo più richiesto il requisito incrementale rispetto all’anno precedente.

Procedura di accesso all’agevolazione- Per la fruizione del credito di imposta i soggetti interessati devono presentare:
  • la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta (serve come “prenotazione”) e contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati che serve per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati a dal 1° al 31 gennaio.

Contenuto della comunicazione - La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
  • gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

Utilizzo del credito- Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione “orizzontale” mediante delega F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e del credito fruibile.
fascia quesiti
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