È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 188 del 07-08-2021) il decreto 5 luglio 2021 del Ministero dello sviluppo economico (MISE), recante “Modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti”. Si tratta delle disposizioni attuative per fruire del c.d. “bonus rottamazione TV” (si veda l’articolo “B
onus rottamazione TV: c’è il decreto attuativo” dell’8 luglio 2021).
Allo scopo di favorire il rinnovo degli apparecchi televisivi in vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, infatti, detto decreto disciplina le modalità di erogazione dei contributi (di cui all'articolo 1, comma 614, della Legge n. 178/2020) per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti.
Concessione del contributo- Dalla data entrata in vigore del decreto, ovvero il 23 agosto 2021, e fino al 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili, il summenzionato contributo è concesso per l'acquisto di apparati di ricezione televisiva, a fronte dell'avvio a riciclo di apparati di ricezione televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10, a tutti gli utenti finali titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui è addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo.
Il contributo è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei (pubblicato sul sito del MISE), a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, nonché alle persone fisiche residenti in Italia che, al 31 dicembre 2020, risultino di età pari o superiore a 75 anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, a condizione che abbiano provveduto all'avvio al riciclo virtuoso.
L’agevolazione in questione è cumulabile con quella di cui al decreto MISE 18 ottobre 2019, per l'acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopra citato decreto (a far data dal 23 agosto 2021), è ridotto a 30 euro o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore.
Le persone fisiche che, al 31 dicembre 2020, risultino di età pari o superiore a 75 anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, fruiscono del contributo di cui al sopra citato decreto 18 ottobre 2019, mediante autocertificazione dell'esenzione all'atto dell'acquisto. Alla richiesta deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale dell'acquirente.
Modalità di riconoscimento del contributo– L’articolo 2 del decreto in commento stabilisce che, il contributo per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20 per cento del prezzo di vendita, entro l'importo massimo di 100,00 euro.
L'avvio a riciclo dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DBVT-2 è effettuato:
- o presso lo stesso rivenditore, contestualmente all'atto di acquisto;
- oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di cui all'allegato 1 al decreto, mediante il quale l'utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarità dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018.
Il suddetto modulo, dev’essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all'atto d’acquisto, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale dell'acquirente, ai fini dell'applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che dev’essere comprensivo dell'Iva. In assenza del modulo che attesta l'avvenuta consegna del bene da rottamare, l'utente finale non può beneficiare del contributo. Quest’ultimo – si ricorda - è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale.
È, altresì, stabilito che, ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE, una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:
- il codice fiscale del venditore;
- il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità dell'utente finale;
- i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva.
Recupero dello sconto praticato e controlli– Il decreto in esame disciplina, inoltre, le modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore all’utente finale (articolo 3).
Per il venditore, il recupero avviene mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 è presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
I controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti per fruire del contributo in esame, spettano alla summenzionata Direzione Generale, la quale, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, recupera il contributo nei confronti dell’utente finale che, a sua volta, dovrà provvedere alla restituzione, secondo le procedure indicate sul sito del MISE.