Il modello della Certificazione Unica 2024 per i lavoratori sportivi presenta notevoli complessità, principalmente dovute alle
novità legislative e ai diversi trattamenti fiscali applicabili. Queste complessità derivano dall'introduzione di nuove norme che influenzano la modalità di compilazione e presentazione del modello.
In particolare, il modello CU 2024 deve adeguarsi alle disposizioni del
Decreto Legislativo 36/2021, che ha introdotto significative modifiche nel trattamento fiscale delle attività sportive. Il modello deve ora gestire i compensi sportivi dilettantistici, i quali, fino a un importo di 15.000 euro annui, non sono imponibili. Solo la parte eccedente questa soglia è soggetta a tassazione ordinaria. Questo richiede che i redditi vengano distinti in base alla loro natura e all'ammontare per garantire la corretta applicazione delle norme fiscali.
Inoltre, il modello deve contemplare diverse categorie di reddito, come le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese, e i premi, ognuno con specifici codici che riflettono la loro natura fiscale e le eventuali esenzioni. Infatti, il codice N, precedentemente utilizzato per indicare le diverse tipologie di reddito dei collaboratori sportivi è stato suddiviso in tre diverse codifiche da utilizzare nella Certificazione Unica 2024.
Nella compilazione dei dati relativi alle somme erogate dal sostituto d'imposta, sarà necessario utilizzare:
- il codice N1 per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati fino al 30 giugno 2023 per attività sportive dilettantistiche e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale con società e associazioni sportive dilettantistiche;
- il codice N2 per i redditi derivanti da prestazioni sportive soggette a contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, come previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);
- il codice N3 per i redditi derivanti da prestazioni sportive soggette a contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, come previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono specifiche soglie di esenzione in base a disposizioni normative specifiche (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir).
I tre distinti codici relativi alle tipologie di reddito riflettono quindi il "
doppio regime" previsto per i compensi riconosciuti nel corso del 2023.