L'Esterometro rappresenta un meccanismo fondamentale nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere per i soggetti passivi d'IVA. Introdotto per rafforzare la trasparenza fiscale, questo strumento è finalizzato alla
trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso o da soggetti non residenti in Italia. Dal 1° luglio 2022, le regole sull'Esterometro si sono evolute, richiedendo dettagli maggiori, una tempistica aggiornata e una gestione più accurata.
In questo articolo, vedremo quali soggetti sono tenuti alla trasmissione, quali operazioni rientrano nell'obbligo e, le procedure corrette per la sua attuazione, garantendo conformità con le normative vigenti.
È inoltre di fondamentale importanza acquisire una comprensione approfondita anche in merito alle dinamiche fiscali legate all'intermediazione da parte di agenti extra-UE in operazioni di importazione e vendite internazionali: per approfondire è possibile consultare il
relativo articolo disponibile su Fiscal Focus.
Soggetti tenuti alla comunicazione tramite Esterometro
L’esterometro si riferisce all’
obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni “transfrontaliere” effettuate e ricevute da (e verso) soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Precedentemente alle ultime modifiche, era previsto che la comunicazione di questi dati avvenisse con cadenza trimestrale, considerando le operazioni massivamente.
L
’aggiornamento normativo stabilisce adesso che si proceda ad una comunicazione telematica per ogni singola operazione, similmente a quanto avviene per la fatturazione elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio e il formato XML già in uso per l’invio delle fatture elettroniche.
I
soggetti tenuti alla comunicazione tramite Esterometro includono tutte le entità imprenditoriali e i professionisti che svolgono attività d'impresa, arte o professione "residenti o stabiliti nel territorio dello Stato", come evidenziato
risposta all'interpello 14 luglio 2022, n. 379 (pdf). Pertanto, l'obbligo si applica anche ai contribuenti che usufruiscono di regimi forfetari e alle associazioni che hanno scelto il regime semplificato di cui alla legge n. 398/1991, che a partire dal 1° gennaio 2024 sono soggetti all'obbligo anche se hanno ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro.
Operazioni rientranti ed esclusioni nell'ambito dell'Esterometro
L'Esterometro assolve la funzione di monitorare le transazioni commerciali che avvengono al di fuori del territorio nazionale. Di conseguenza, rientrano nell'obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso o da soggetti non residenti in Italia. Infatti, ciò che conta non è che l’operazione sia rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale ma che il soggetto non risieda in Italia. Questo aspetto è stato chiarito nella risposta all'interpello del 27 marzo 2019, n. 85 (pdf); dalla circolare del 17 giugno 2019, n. 14/E, 4.2 (pdf); nella risposta all'interpello dell'11 marzo 2020, n. 91 (pdf). Proprio per questo sono comprese anche le transazioni con i consumatori privati. Tuttavia, solo se il pagamento dell'operazione è comunque certificato, tramite fattura o altro documento (circolare del 13 luglio 2022, n. 26, 1.1).
Mentre non è necessario trasmettere i dati per le seguenti transazioni:
- che hanno coinvolto una bolletta doganale;
- per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- riguardanti acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA (come definito negli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972), a condizione che l'importo non superi i 5.000 euro per singola operazione (questo importo include l'eventuale imposta - si veda la circolare del 13 luglio 2022, n. 26/E, 1.2).
Dunque, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia devono essere comunicati solo se l'importo supera i 5.000 euro.
Timing e modalità di trasmissione dei dati
La tempestività e la correttezza della trasmissione dei dati all'Esterometro sono fondamentali per adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Le scadenze per l'invio dei dati variano a seconda della tipologia di operazione.
Per quanto riguarda le transazioni con soggetti non residenti nel territorio italiano, il termine per la trasmissione telematica dei dati corrisponde alla data di emissione delle fatture o dei documenti che attestano i relativi pagamenti.
Pertanto, la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dalla data in cui è stata effettuata la vendita o la prestazione di servizi (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) o entro un termine diverso stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione nel caso di fatturazione differita - art. 21, comma 4, lettera a).
Diversamente, per le operazioni ricevute da soggetti non residenti nel territorio italiano, la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato ricevuto il documento che attesta l'operazione o in cui è stata effettuata l'operazione stessa.
Implicazioni in caso di violazioni
Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione telematica dei dati tramite Esterometro comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. L'ammontare della sanzione, secondo l’aggiornamento dell'articolo 11 comma 2-quater del D.Lgs. n. 471/97, varia a seconda della tipologia di violazione:
- 2,00 euro per ogni fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa in modo tempestivo, con una modifica al limite massimo. L'importo massimo della sanzione è di 400,00 euro mensili;
- 1,00 euro per ogni fattura non trasmessa tempestivamente, entro il limite massimo di 200,00 euro al mese. Questo si applica nel caso in cui la trasmissione dei dati avvenga entro 15 giorni successivi ai termini previsti.
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