Lo scorso 10 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 10/09/2021 n. 121 (Decreto infrastrutture e mobilità sostenibili) con il quale, tra l’altro, è stato introdotto un nuovo articolo nel codice della strada che riconosce e disciplina espressamente i c.d. “parcheggi rosa”, destinati alle donne in gravidanza o con bambini d’età inferiore a due anni.
Sinora non esisteva, infatti, un’apposita norma e, dunque, applicando estensivamente la previsione contenuta nell’art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - che attribuisce ai Comuni la facoltà di "
riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea" – erano, appunto, i singoli Comuni a decidere, autonomamente, di riservare alle donne in gravidanza o alle mamme di bambini molto piccoli appositi spazi di sosta perlopiù in prossimità dei servizi pubblici essenziali (ambulatori, ospedali, consultori familiari, Asl, scuole, asili, parchi pubblici, banche e uffici postali).
Il nuovo decreto ha invece modificato il citato art. 7, dove alla lettera d) ha espressamente aggiunto la previsione per cui ai Comuni viene riconosciuta la facoltà di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, a servizio
“3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato permesso rosa."
Conseguentemente è stato modificato anche il contenuto dell'art. 158 del Codice della Strada, che ora vieta esplicitamente la sosta dei veicoli
"g) bis: negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa", ed è stata prevista l'applicazione di multe abbastanza severe per l’eventuale violazione del divieto: da un minimo di euro 80 ad fino a 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da un minimo di euro 165 a fino a euro 660 per gli altri mezzi.
Introdotto, poi, uno specifico articolo, il più importante: è l'art. 188-bis, intitolato "Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni" che detta la disciplina specifica dell’allestimento degli stalli rosa, disponendo la necessità di appositi permessi per usufruirne:
"Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento."
La norma punisce altresì l’uso improprio degli stalli rosa con specifiche sanzioni amministrative:
“
Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.”
Quanto al rilascio del permesso rosa, la relativa richiesta va compilata utilizzando gli appositi moduli già predisposti dai singoli Comuni (e che si trovano online sui siti istituzionali oppure presso i consultori o i servizi vaccinazioni delle Asl) e presentata all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) oppure al Comando della polizia municipale, di persona, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure telematicamente, se si è in possesso di Spid o di Cns (Carta nazionale dei servizi).
Va tuttavia precisato che ogni Comune prevede una specifica procedura per il rilascio del permesso e pertanto è opportuno chiedere informazioni per essere sicuri sull’iter da seguire.
Alla richiesta devono essere allegati:
- la fotocopia di un documento di riconoscimento della richiedente in corso di validità;
- un certificato medico in cui è indicata la data presunta del parto. Se il bambino è già nato e fino al compimento del primo anno di vita del figlio, in luogo del certificato medico, si può presentare un’autocertificazione di nascita del figlio;
- la fotocopia della patente dell’interessata;
- la copia del libretto dell’auto. Il veicolo deve essere di proprietà della richiedente o di un componente del suo nucleo familiare. Se è di proprietà di un terzo, occorre una dichiarazione che attesti l’uso dell’auto da parte della mamma o futura mamma.
Il permesso viene in genere rilasciato entro i cinque giorni lavorativi ed inviato all’indirizzo di posta elettronica, se indicato nella richiesta.