27 febbraio 2021
27 febbraio 2021

Il tradimento virtuale e l’addebito della separazione

Autore: Ester Annetta
Ai fini della pronuncia di addebitabilità della separazione, non conta l’esibizione al giudice delle trascrizioni di interlocuzioni telematiche intervenute tra il coniuge e la presunta amante, tanto più se non è stato prodotto il supporto informatico su cui sono stati registrati i messaggi né siano state precisate la fonte e la modalità di acquisizione; nemmeno sono concretamente incidenti le circostanze che il coniuge utilizzasse con eccessiva frequenza telefono e tablet o che avesse più schede telefoniche intestate a suo nome.

Però, se sul proprio profilo facebook il coniuge si definisce “single” e indica tra le annotazioni caratteristiche “mi piacciono le donne”, allora il discorso cambia.

Questo è il criterio seguito dal Tribunale di Palmi che, con la sentenza n. 6/2021 emessa dal presidente Pietro Viola, ha così riconosciuto le ragioni della moglie ricorrente, addebitando la separazione al marito.

Nella causa di separazione giudiziale, iniziata nel 2016, la donna aveva addotto una serie di circostanze relative alla condotta del coniuge indicative del venir meno dell'affectio maritalis: il disinteresse progressivamente manifestato nei suoi confronti dal marito; il suo eccessivo utilizzo del cellulare anche in luoghi appartati; le assenze la casa anche in ore notturne, giustificate dalla necessità di recarsi nel proprio negozio; l’indicazione sul proprio profilo Facebook della dicitura "single e mi piacciono le donne"; la realizzazione da parte del marito, orafo, di un ciondolo con l’iniziale della presunta amante, poi indossato da quest’ultima.

L'uomo, pur avendo confermato il venir meno della affectio maritalis, aveva tuttavia negato d’aver avuto condotte contrarie ai doveri matrimoniali e di aver mai tradito la moglie, adducendo a motivo della cessazione del rapporto – e, successivamente, anche della convivenza - i continui litigi con la stessa.

Il Tribunale nella citata sentenza ha invece ritenuto sussistere una violazione dell’obbligo di fedeltà tale da determinare l’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza tra i coniugi e da motivare l’addebito della separazione.

Il giudice, difatti, si è riportato alla sentenza della Corte di Cassazione n. 21657 del 19 settembre 2017, che ha stabilito che, nei giudizi di separazione per colpa «non rilevano solo le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell'onore dell'altro coniuge». E, a tal proposito, richiamando un’altra sentenza della Suprema Corte (sent. n. 8929 del 12 aprile 2013), ha precisato che «La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art 151 c.c quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge».

In altre parole, anche se l’infedeltà non si è consumata, rileva che sia stata instaurata una relazione fuori del matrimonio e che tale rapporto si sia manifestato all’esterno e sia apparso, nell’ambiente frequentato dalla coppia, come un possibile legame.

A tal riguardo il giudice ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non solo dall'astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche dall’impegno dei coniugi di non tradire la fiducia reciproca. Così ragionando «la nozione di fedeltà coniugale si avvicina a quella di lealtà»: diventa allora molto più ampia di quanto comunemente si intende ed infatti impone - come sottolineato anche dalla Cassazione nella sent. n. 15557 del 11 giugno 2008. - «la capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia».

Come accennato, il giudice del Tribunale di Palmi ha ritenuto significativa la circostanza che, sul proprio profilo Facebook, l’uomo, in un periodo in cui c’era ancora coesione familiare, si fosse definito "single", con l'annotazione “mi piacciono le donne”, dettaglio che era stato confermato da alcuni testimoni per averlo constatato personalmente attraverso l'utenza Facebook nonché dalla stessa ricorrente che lo aveva visualizzato attraverso il profilo Facebook dei figli.

Secondo il giudice, «le indicazioni contenute sul profilo Facebook dell'uomo, pur non essendo completamente prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono tuttavia un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui pubblicamente e sin troppo palesemente rappresentano a terzi estranei un modo di essere o uno stato d'animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio».

Per dovere di completezza va comunque aggiunto che, nel caso di specie, non c’è stato tuttavia solo il falso stato di Facebook a determinare l’addebito della separazione: accanto al tradimento virtuale c’era, infatti, anche una situazione reale, un «rapporto di frequentazione» del marito con un’altra donna, in relazione al quale, sebbene non sia stata provata alcuna relazione adulterina, «non può negarsi che tale relazione abbia assunto connotazioni esteriori tali da pregiudicare l’onore e la dignità della ricorrente».

Durante la causa si era difatti è accertato che c’erano stati parecchi incontri, in «numerose occasioni» nelle quali l’uomo «in orari e luoghi certamente non aderenti alle ordinarie dinamiche familiari, è stato individuato in compagnia» di un’altra donna; e tutto ciò è andato ben al di là degli «episodi che possono rientrare in una normale frequentazione», come il caffè preso al bar del luogo di lavoro o le visite presso l’esercizio commerciale gestito dall’uomo, perché le modalità di questi incontri – che sono avvenuti anche in orari serali e notturni e in luoghi insoliti, come il parcheggio di un centro commerciale – «denotano un distacco dalle abitudini di famiglia».
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