24 marzo 2025

Svolta nelle adozioni internazionali, anche i single possono adottare un minore straniero

Lo ha chiarito la Consulta ritenendo illegittima l’esclusione dei single da coloro che possono adottare

Autore: Martina Giampà
Anche i single possono adottare minori stranieri in situazioni di abbandono. Si apre così la strada all’adozione internazionale dei minori anche per le persone non coniugate.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge italiana che esclude i single dall’adozione di bambini stranieri. In generale, l’adozione è un processo straordinario che permette a molti bambini di trovare una famiglia, ma anche estremamente complicato per l’attenzione che richiede, per la preparazione, i costi e per il rispetto di tutti i requisiti legali e psicologici. Il percorso può essere estremamente diverso tra adozione nazionale e internazionale.

Cosa dice la Corte costituzionale

Secondo la Consulta è incostituzionale l’esclusione delle persone single dall’adozione internazionale dei minori. Con la sentenza n. 33 depositata il 21 marzo 2025 è stato dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della Legge sull’adozione n. 184/1983, nella parte in cui non include le persone singole tra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.

Questo perché, secondo la Corte, l’esclusione vìola alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’adozione è un istituto ispirato a un principio di solidarietà sociale e tutela del minore e ogni persona ha il diritto di cercare di diventare genitore. Secondo questa linea e sempre in considerazione del bene del minore anche un single può offrire stabilità e armonia in un ambiente per un bambino in difficoltà. Naturalmente, valutando il contesto familiare in cui vive, la capacità di istruire, educare ed economica, spetterà al giudice verificare se questa persona è davvero adatta a prendersi cura del minore.

Richieste di adozione in calo

La Corte costituzionale ha osservato che le richieste di adozione sono attualmente in caso e vietare ai single di adottare potrebbe riflettersi negativamente sui minori stessi, compromettendo il loro diritto a essere accolti in un ambiente familiare stabile e armonioso.

Quanto è complessa l’adozione internazionale

La procedura dell’adozione internazionale (prevista fino ad ora solo per le persone sposate) è complicata. Ecco una sintesi di alcuni punti principali:
  • i requisiti non sono diversi da quelli previsti per l’adozione nazionale. L’adozione è consentita a coniugi sposati dal almeno 3 anni, o per un numero inferiore a 6 se prima di sposarsi hanno convissuto per almeno tre anni. Tra i coniugi non deve esserci stata separazione personale o di fatto negli utili tre anni. L'età di chi adotta deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età di chi viene adottato;
  • occorre presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale al tribunale per i minori del distretto in cui si ha la residenza, chiedendo che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione;
  • l'adozione internazionale inizia con un'indagine sulle famiglie che fanno specifica richiesta di adozione internazionale. I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Al termine dell'indagine viene fatta una relazione e inviata al tribunale per i minori;
  • il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.
Una volta in possesso del decreto di idoneità, entro 1 anno dal suo rilascio, la coppia deve iniziare la procedura di adozione internazionale rivolgendosi obbligatoriamente a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Successivamente il bambino arriva in Italia e una volta trascorso positivamente il periodo di pre-affidamento si procede con la trascrizione del provvedimento di adozione.
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