Ammontano a 94 milioni di euro le risorse disponibili per sostenere le filiere zootecniche che si trovano in difficoltà, in virtù della crisi scaturita a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 219 del 13-09-2021), infatti, il decreto 6 agosto 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) recante interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell
'articolo 1, comma 128, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il quale istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura».
Detta disposizione, invero, al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno di dette filiere, ha istituito il citato Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Ripartizione delle risorse – Il provvedimento del Mipaaf stabilisce che le risorse stanziate con la sopra citata disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, sono destinate, per il medesimo anno, nella misura di 94 milioni di euro, ai soggetti beneficiari individuati dallo stesso provvedimento, secondo il seguente riparto:
- a) filiera suinicola: 16 milioni di euro, di cui 3,2 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del decreto in esame;
- b) filiera cunicola: 2 milioni di euro, di cui 0,4 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate sempre ai sensi del decreto in esame;
- c) filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi: 6,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate;
- d) filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione: 2,5 milioni di euro;
- e) filiera delle carni bovine di età compresa tra dodici e ventiquattro mesi: 33 milioni di euro;
- f) filiera ovicaprina: 7,7 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate;
- g) filiera caprina: 0,3 milioni di euro, di cui 0,06 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate;
- h) filiera di allevamento di vacche da latte: 26 milioni di euro.
Le suddette risorse e, nello specifico, quelle riportate alle lett. a), b), c), f) e g), al netto delle risorse destinate alla soddisfazione delle nuove domande di aiuto presentate, sono ripartite in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020 prot. n. 9021200 e successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse a favore dei richiedenti che abbiano presentato la domanda ai sensi del sopra citato decreto ministeriale, così come sopra individuate, sono suddivise tra i richiedenti in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali è stata presentata la domanda di aiuto, senza necessità di presentarne una nuova.
Le risorse di cui alle lett. c) e d) sopra indicate, non sono cumulabili tra di loro e i richiedenti possono presentare la richiesta di aiuto solo per una sola scegliendo tra le due misure.
L’importo dei premi da concedere - Il decreto in commento, all’articolo 3, indica anche l’importo unitario massimo dei premi da concedere. Alle imprese agricole di allevamento dei suini, ad esempio, è concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo, non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto, ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, prot. n. 9021200.
Lo stesso articolo 3, inoltre, stabilisce che, alle imprese agricole di allevamento di conigli, è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020. Così come in precedenza, lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto.
Viene, altresì, disposto dal decreto in commento che:
- alle imprese agricole di allevamento di bovini è concesso, invece, un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli otto mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020;
- alle imprese agricole di allevamento di bovini di età inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione, è concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.
Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini, invece, è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
Infine, per le imprese agricole di allevamento di vacche da latte, le risorse sono ripartite rispetto al numero dei capi da latte allevati nella campagna 2020, risultanti dalla Banca dati nazionale alla data del 31 dicembre 2020.
Concessione degli aiuti e risorse residue- Tutti gli aiuti sopra descritti, sono concessi sulla base dei criteri, dei limiti, delle procedure e delle modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021200, le cui disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, per gli aspetti non disciplinati dal decreto in commento.
Eventuali risorse residue, saranno ripartite proporzionalmente tra le domande presentate secondo quanto descritto nel sopra citato articolo 3 e le domande di aiuto presentate ai sensi del menzionato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali è stata presentata la domanda di aiuto.