La Legge di Bilancio 2022 (
Legge 30 dicembre 2021, n. 234) nell’ambito di una serie di agevolazioni introdotte per i consumatori, proroga al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Un corposo insieme di norme, inoltre, proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e, nell’ambito di dette misure, introduce un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di impianti di fonti rinnovabili.
Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile – Con l’obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, l’articolo 1, comma 713, della Legge di Bilancio 2022, novella quanto disposto sul tema dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).
A tal proposito, si ricorda che, quest’ultima ha istituito e disciplinato il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Tale credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.
La Manovra 2022, quindi, proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di avvalersi dell’agevolazione prevedendo, altresì, che a tal fine, per l’anno 2023, la misura spetti nel limite di 1,5 milioni di euro.
Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l’articolo 1, comma 812, della Legge di Bilancio 2022, introduce un credito d’imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Tale credito, è riconosciuto ai contribuenti nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per le spese suddette, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto, di cui all'articolo 25-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014.
A tal proposito, il citato articolo 25-bis, prevede che, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA), provveda alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
- a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
- b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
- c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla summenzionata lett. b), si applicano i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applica quanto disposto dall’articolo 24, comma 3, del medesimo decreto-legge. Tale disposizione, infatti, prevede che per i sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
La disposizione in commento introdotta dalla Manovra 2022, infine, stabilisce che sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (1° gennaio 2022), a definire le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti.