L'Aula del Senato ha approvato, con 109 voti favorevoli, 72 contrari e due astensioni, il DDL di Bilancio 2024 che passa all'esame della Camera, avendo prima dato il via libera all'emendamento n. 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del citato disegno di legge (sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, rinnovata con 112 voti favorevoli, 76 contrari e tre astensioni) ed alla Nota di variazioni.
Nell’ambito delle misure di sostegno ai consumatori, il disegno di legge prevede il riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.
Detto contributo, è riconosciuto con le medesime modalità già previste per l’attribuzione di un analogo contributo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, dall’articolo 3 del D.L. n. 34/2023, così come modificato dall’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 131/2023.
Il contributo straordinario è, pertanto, corrisposto nei primi tre mesi del 2024, in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare, secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale. A tal fine, è autorizzata una spesa massima di 200 milioni di euro per il 2024.
Detto importo sarà trasferito alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali entro il 28 febbraio 2024.
Per completezza, occorre ricordare che, il bonus sociale elettrico, al pari dell’analogo bonus sociale del gas, è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.
Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, ha definito i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è stato individuato come lo strumento per identificare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, hanno diritto ad accedere, ai sensi delle norme pregresse, alle due agevolazioni tariffarie, per elettricità e gas.
In base all’articolo 57-bis, comma 5, del D.L. n. 124/2019, dall’anno 2021, i bonus sociali per disagio economico, compreso quello elettrico, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini ed ai nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda.
Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti –Un’altra disposizione contenuta nella Manovra 2024, reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.
Tale esonero:
- è pari al 6%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- è pari al 7%, se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità ed i suddetti limiti d’importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima.
La disposizione in commento precisa, altresì, che gli incrementi della percentuale di esonero ivi previsti, sono riconosciuti senza effetti sul rateo di tredicesima.
Infine, tenuto conto dell'eccezionalità dell’esonero introdotto dalla norma in esame, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Occorre ricordare, a completamento della disposizioni sopra esposte, che l’esonero in questione è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, Legge n. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tale percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali (articolo 20, D.L. n. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, Legge n. 197/2022) ha reintrodotto l’esonero in commento, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nella misura:
- del 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- al 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
Le suddette percentuali sono state elevate, rispettivamente, al 6% e al 7% per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima (articolo 39, D.L. n. 48/2023).