La Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) provvede a estendere, tra l’altro, per gli anni 2024 e 2025, il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici (iscritte al Registro degli operatori di comunicazione), per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa (per completezza d’argomento si veda sul punto anche l’articolo “
Dal 5 settembre le richieste per il bonus carta giornali e riviste 2023” del 4 settembre 2023).
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per ciascun anno.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 319, estende agli anni 2024 e 2025, il beneficio già previsto, per il 2020, dall'articolo 188 del D.L. n. 34/2020 (cd. “decreto Rilancio”, come convertito dalla Legge n. 77/2020). Precedentemente, il medesimo beneficio, era stato esteso dapprima al 2021 dall’articolo 67, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021 (come convertito dalla Legge n. 106/2021), successivamente agli anni 2022 e 2023 dall’articolo 1, comma 378, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Per completezza, occorre ricordare che, il citato articolo 188 del D.L. n. 34/2020, aveva previsto, in via straordinaria, per l’anno 2020, un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La Legge di Bilancio 2024, quindi, prevede che, le disposizioni del citato articolo 188, continuino ad applicarsi in quanto compatibili.
Per tale finalità, le risorse destinate al credito d’imposta, sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF e sono successivamente trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ("Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio") per le necessarie regolazioni contabili.
Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, della Legge n. 198/2016 ed al D. Lgs. n. 70/2017, conseguentemente emanato.
Contributo alle scuole per acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici - L’articolo 1, comma 320, della Legge di Bilancio 2024 generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), limita tale contributo all’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Le disposizioni in esame intervengono, quindi, sul comma 389 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020. È, infatti, stabilita dal comma 320 della Manovra 2024, l’attribuzione di un contributo fino al 90% della spesa, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo, sulla base dei criteri fissati dal relativo D.P.C.M. che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A decorrere dall’anno scolastico 2024-2025 (quindi da settembre 2024), è prevista l’abrogazione dei commi 390 e 391 della Legge di Bilancio 2020.