Nell’ambito delle misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, contenute nella Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), è previsto anche il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, il quale viene incrementato di:
- 3.000 milioni per l’anno 2024;
- 4.000 milioni per il 2025;
- 4.200 milioni annui a decorrere dall’anno 2026,
da destinare, inoltre, al finanziamento delle specifiche finalità indicate nella stessa Manovra 2024.
Con riguardo al Ministero della Salute, inoltre, l’articolo 1, comma 207, dispone l’istituzione, nello stato di previsione dello stesso, di un Fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione, nel pagamento di visite veterinarie ed operazioni chirurgiche veterinarie, nonché nell'acquisto di farmaci veterinari.
È, altresì, previsto che, per il suddetto Fondo, sia disposto uno stanziamento pari a:
- 250.000 euro per l'anno 2024;
- 250.000 euro per l'anno 2025;
- 250.000 euro per l'anno 2026.
Allo stesso, potranno accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro ed un'età superiore a 65 anni.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (dal 1° gennaio 2024), dovrà essere emanato un decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine d’indicare i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità d’accesso al Fondo.
Gli animali d’affezione – Le agevolazioni sopra descritte, come detto, sono riconosciute ai proprietari di animali d’affezione in possesso di determinati requisiti.
A tal proposito, è bene rammentare che, l’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet therapy”, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, disciplina il particolare rapporto d’affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
Tornando a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024, quindi, occorre precisare quali siano gli animali d’affezione o da compagnia dei quali i proprietari potranno beneficiare delle sopra descritte agevolazioni.
I summenzionati animali, giuridicamente, sono definiti all’articolo 1, comma 2, del sopra citato Accordo, il quale recita che
«s’intende per “animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».
L’Anagrafe degli Animali d’Affezione è stata istituita con la Legge n. 281/1991 e rappresenta il Registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia.
Gli animali d’affezione per antonomasia (cane e gatto) hanno una storia di addomesticamento antica.
Fornisce, invece, un’elencazione degli animali da compagnia, seppur nell’ambito della movimentazione non commerciale, il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di Animali da Compagnia n 576‐577/13 (abrogativo del Reg Ce 998/03). In tale ambito, sono animali da compagnia:
- a) pets: cane, gatto, e furetto;
- b) invertebrati (ad eccezione di api e bombi, molluschi e crostacei), animali acquatici ornamentali; uccelli (ad esclusione del pollame); roditori e conigli (detenuti non per fini alimentari).