È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 147 del 25-06-2024) il D.L. n. 84/2024, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche d’interesse strategico, approvato lo scorso 20 giugno dal Consiglio dei Ministri.
Detto decreto, in vigore dal 26 giugno 2024, intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
Nello specifico, il decreto-legge definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche», in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.
Il provvedimento si articola sostanzialmente in tre Capi, riguardanti rispettivamente:
-
Capo I, progetti strategici e Comitato nazionale;
-
Capo II, disposizioni comuni sulle materie prime critiche;
-
Capo III, promozione degli investimenti.
In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni introdotte dal decreto-legge stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici.
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche –Il provvedimento introduce misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche prevedendo che, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, sia esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente. Pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità (articolo 19, D. Lgs. n. 152/2006), né la valutazione d’incidenza, nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le seguenti modalità:
-
a) rielaborazione ed analisi dei dati esistenti;
-
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
-
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
-
d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
-
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
-
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
-
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
-
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).
Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgeranno le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti.
Qualora siano accertate irregolarità ed inosservanza relative alla modalità sopra indicate, i predetti enti disporranno l'interruzione del permesso di ricerca e provvederanno a segnalare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l'adozione del relativo provvedimento.
Il provvedimento, inoltre, istituisce le aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari, introducendo, altresì, norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi.
Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni, quindi, si stabilisce che, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici, il titolare della concessione corrisponderà annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5% e il 7%.
È previsto, altresì, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabori il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il MIMIT e il MASE. Il Programma sarà sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
Sarà il MIMIT, invece, a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale ed alla conduzione di prove di stress.
Per le suddette finalità ed a supporto dell'attività ivi prevista, quindi, è disposta l’istituzione presso il MIMIT del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.