A partire da oggi, 13 aprile 2022, coloro che hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, per abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibili, possono inviare le istanze all’Agenzia delle Entrate.
La possibilità di invio terminerà esattamente tra 30 giorni, il 13 maggio 2022.
Nel dettaglio, le modalità di accesso al credito sono state individuate con il decreto MEF del 21.09.2021, mentre, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza da inoltrare all’Amministrazione finanziaria sono state individuate dalla stessa, mediante il Provvedimento
Prot. n. 28363/2022 (vedi l’articolo “
Mobilità sostenibile: istanze dal 13 aprile al 13 maggio 2022” del 29.01.2022).
Si ricorda che l’articolo 44, comma 1-septies del
DL 34/2020 (cd. decreto Rilancio), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura massima di 750 euro (utilizzabile in tre anni a decorrere dall’anno 2020), a favore delle persone fisiche che:
- dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione - contestualmente all’acquisto di un veicolo (anche usato) con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km - un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019;
- dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, acquistano monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
L’istanza dovrà essere inviata nel lasso di tempo suesposto
esclusivamente con modalità telematiche, dal contribuente stesso oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento dello scorso 28 gennaio (modello e istruzioni).
Nello stesso arco temporale, è possibile inviare una nuova istanza che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Ammontare e utilizzo del credito d’imposta – Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2020, entro il 23 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, ottenuta dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate.
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Il beneficiario dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 o, al 2022, l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell’istanza la percentuale di fruizione che, come detto, sarà successivamente comunicata.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021, non sia utilizzato, o utilizzato parzialmente, l’eventuale credito residuo potrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
Cosa si verifica se, a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia, l’agevolazione risulti in tutto o in parte non spettante? In tal caso, l’articolo 5 del citato decreto MEF del 21.09.2021 stabilisce che il Fisco procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come successivamente modificati dal D. Lgs. 158/2015 e dal DL 50/2017.