Stop alla carne artificiale. È vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
A stabilirlo è il disegno di legge, che prevede come primo firmatario il Ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida e il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati lo scorso 16 novembre 2023.
L’intervento legislativo mira a tutelare la salute umana e gli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare di rilevanza, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia.
Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali - Un articolo specifico è stato dedicati al divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l’uso di:
- denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
- riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale;
- terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
- nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
Sanzioni –Il mancato rispetto delle regole contenute nel disegno di legge in commento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque i 150.000 euro. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e un massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.
Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni – Chiamati al controllo dell’applicazione del disegno di legge in commento sono i seguenti soggetti, ognuno per i profili di rispettiva competenza:
- il Ministero della salute;
- le regioni;
- le province autonome di Trento e di Bolzano;
- le aziende sanitarie locali;
- il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti;
- il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti;
- il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura;
- il Corpo della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza.