18 marzo 2025

Pensioni, requisiti per accedere alla pace contributiva

Il servizio permette di richiedere il riscatto parziale o totale dei periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni, nei periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024

Autore: Luciana Giampà
La pace contributiva è il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, si tratta di una facoltà che permette di riscattare per il biennio 2024 – 2025 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

L’Inps ha comunicato i requisiti e il procedimento da seguire per accedere a questa misura che approfondiremo di seguito.

A chi è rivolto

La facoltà può essere esercitata:
  • dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Come funziona

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024.

Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo in cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Versamento onere

L’onere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Questa retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazioni di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta nel caso in cui gli stessi siano determinati per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in un’unica soluzione.

I periodi oggetto di riscatto sono pianificati a periodi di lavoro.

Requisiti

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario che l’interessato:
  • sia iscritto a uno dei regimi previdenziali sopra richiamati;
  • non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 2025;
  • non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Si ritiene opportuno sottolineare che l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Quando fare domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024/2025 e può, quindi, essere presenta fino al 31 dicembre 2025.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi l’ha sostenuto.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini di determinazione dei redditi da lavoro dipendente.

La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente affine o datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.

La domanda da parte del diretto interessato, suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente affine si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:
  • contact center al numero 803 164 oppure 06 164164;
  • ente di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo disponibile online.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS.
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