L’ex Bonus Renzi di 80 euro in busta paga, che era già stato aumentato a 100 euro, nel 2024 viene riconfermato, ma cambia il metodo di calcolo per gli aventi diritto. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2 del 6.2.2024.
Bonus 100 a chi spetta - Il bonus in busta paga spetta ai soli dipendenti (e sottolineiamo che non riguarda i pensionati). Il suo importo annuo complessivo è di massimo 1.200 euro ripartito in 12 mensilità (100 euro mensili), spettante in misura piena per i contribuenti che non superano i 15mila euro di reddito; si riduce poi progressivamente per i redditi fino a 28.000 euro se le detrazioni superano l’imposta lorda (la differenza corrisponde al bonus).
Vediamo nello specifico:
- con reddito fino a 15.000 euro annui: spetta un trattamento integrativo pari a 100 euro al mese esentasse (se le detrazioni da lavoro non superano l’imposta dovuta);
- con reddito fino a 28.000 euro annui: il trattamento è riconosciuto, in misura ridotta, a condizione che la somma delle detrazioni al 19% dell’IRPEF spettanti nell’anno d’imposta (spese mediche, interessi passivi del mutuo prima casa, ecc.) superino l’imposta lorda, con un importo del bonus pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Per i redditi fino a 28mila euro, le detrazioni da considerare rispetto all’imposta dovuta sono le seguenti:
- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni lavoro dipendente;
- prestiti e mutui agrari;
- mutui acquisto prima casa;
- spese sanitarie;
- mutuo costruzione prima casa;
- detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.
Invece, con un reddito lordo fino a 15.000 euro annui e detrazioni da lavoro inferiori all’imposta dovuta, il calcolo del trattamento integrativo IRPEF è pari a 1.200 euro annui, che potranno essere conguagliati a fine anno nel 730 oppure erogati in busta paga ogni mese nella misura di 100 euro per ciascuna mensilità.
Cos’è il conguaglio - In pratica, nel momento della dichiarazione dei redditi, appena viene effettuato il calcolo dell’imposta dovuta, sarà verificata la possibilità di ricevere il bonus e nel caso ci siano i requisiti e non sia già stato erogato in busta paga dal datore di lavoro mese per mese durante l’anno, e verrà corrisposto in una unica soluzione come se fosse una detrazione IRPEF di quelle inserite nella dichiarazione dei redditi.
Il Bonus eventualmente fruito, deve essere indicato nella dichiarazione nel rigo C14 del quadro C (modello 730-3). Al contrario, se dal conguaglio emerge che il bonus non spettava, scatta il recupero d’imposta. Per evitarlo, chi sa già di non averne diritto può effettuare la rinuncia al Bonus online sul sito INPS o noiPA oppure con una comunicazione al datore di lavoro.