5 gennaio 2021

Plafond Iva nell'ambito del contratto di commissione e riflessi Brexit

Il commissionario può utilizzare il plafond Iva generato dalle cessioni all'esportazione che effettua per conto del committente

Autore: Serena Pastore
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n.1/2021, chiarisce che il commissionario è legittimato ad utilizzare il plafond Iva generato dalle cessioni all'esportazione che effettua per conto del proprio committente, anche se non acquista la proprietà del bene che esporta, in quanto, proprio come nel mandato senza rappresentanza, sussistono due prestazioni/cessioni, di eguale rilevanza che sprigionano i loro effetti nella sfera fiscale di entrambi i soggetti passivi.

L’istanza è stata presentata da una società con sede legale nel Regno Unito, ma identificata direttamente ai fini IVA in Italia, che facilita vendite attraverso una piattaforma online che opera in Italia, come agente senza rappresentanza. La società, con riferimento alle operazioni attive, agisce in qualità di commissionario per conto dei Partner, ed effettua, fra le altre, cessioni all'esportazione non imponibili verso consumatori finali stabiliti al di fuori del territorio UE. Poiché i clienti finali hanno il diritto di restituire la merce acquistata entro 14 giorni dalla relativa data di consegna, l'Istante è tenuto al pagamento dell'IVA all'importazione dei beni restituiti da clienti finali stabiliti al di fuori dell'Unione Europea.

Pertanto, la società chiede se possa assumere la qualifica di esportatore abituale e dunque utilizzare il plafond maturato.

L’esportatore abituale –L’esportatore abituale è il contribuente, soggetto passivo IVA, che nell’anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all’estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del volume d’affari, così come determinato ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Iva.

Gli esportatori abituali possono acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione IVA, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l’estero registrate nel periodo di riferimento, ovvero l’anno solare precedente (se trattasi di plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (se trattasi di plafond mobile).

Come precisato nella Risoluzione n. 102/1999 possono effettuare acquisti senza pagamento dell’Iva nei limiti del plafond maturato anche i soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato. Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che la disciplina del plafond IVA si applichi anche dopo la scadenza del periodo "transitorio" della Brexit.

La Brexit- L'accordo di recesso tra il Regno Unito e l’UE del 18 ottobre 2019 stabilisce che, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea dopo il 31 dicembre 2020. Vi è anche un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, durante il quale si continuano ad applicare “le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'UE, incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di Iva e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili".

Il contratto di commissione - Il contratto di commissione, rientrante nella categoria del mandato senza rappresentanza, è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Anche se il contratto di commissione non presuppone il passaggio di proprietà dei beni tra committente e commissionario, anzi ne prescinde completamente, sono considerate cessioni di beni i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione.

In pratica, opera una "finzione giuridica", in base a cui i beni oggetto del contratto di commissione sono oggetto di un duplice trasferimento, ossia dal committente al commissionario e da quest'ultimo al terzo acquirente, e dal terzo venditore al commissionario e da quest'ultimo al committente. Tale conclusione si rende applicabile anche alla disciplina IVA delle cessioni all'esportazione.

Infatti, la Circolare n.28/1976 riconosce la qualifica di esportatore al commissionario, oltre ad estenderla al committente, e ciò corrisponde alla logica del mandato senza rappresentanza in cui ai fini IVA sussistono due prestazioni/cessioni di eguale rilevanza (la cd. finzione giuridica) che sprigionano i loro effetti nella sfera fiscale di entrambi i soggetti passivi.

Pertanto, la società è legittimata ad utilizzare il plafond Iva generato dalle cessioni all'esportazione che effettua per conto del proprio committente, anche se non acquista la proprietà del bene che esporta.
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