È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 la legge di conversione n. 95/2024 del decreto n. 60/2024, meglio conosciuto come “decreto coesione”. Oltre alle molteplici novità in tema di lavoro e impresa, è stato prorogato il termine per i provvedimenti relativi alla TARI.
Il decreto Coesione, in particolare, con l’articolo 15-ter (introdotto in sede di Conversione al Senato) interviene modificando l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni nella L. 15/2022) prorogando, per il 2024, il termine del 30 aprile 2024 per i provvedimenti relativi alla TARI al 20 luglio 2024.
Restano comunque fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale e sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni (di cui al medesimo articolo) eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (7 luglio 2024).
Di conseguenza, l’articolo appena introdotto abroga l’art. 7, comma 7-quater del decreto-legge 39/2024.
In breve si ricorda che l’articolo 3, co. 5-quinquies, dl 228/2021 prevede che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni (…) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.
Per completezza si ricorda che con il decreto Coesione sono state introdotte molteplici novità in materia di lavoro e impresa, tra le quali, la possibilità di fruire di un contributo sottoforma di credito d’imposta in beni strumentali – per il 2024 e nel limite di 80 milioni – per le imprese già esistenti e quelle nuove che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Inoltre nel passaggio dal Senato alla Camera sono state apportate alcune modifiche in merito alla disciplina delle agevolazioni fiscali connesse alla Transizione 5.0, ammettendo anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa al fine di autoprodurre l’energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza).
Ulteriori novità riguardano l’Auto-impiego Centro-Nord Italia, l’ISCRO, Resto al Sud 2.0, le imprese avviate da under 35 disoccupati, bonus giovani e assunzioni donne svantaggiate (si veda “
Lavoro e imprese: il decreto coesione diventa Legge” dell’8 luglio 2024).