L’Agenzia delle Entrate-riscossione per semplificare e facilitare gli adempimenti dei contribuenti sta potenziando i servizi e la semplificazione delle modalità di fruizione. Nella giornata di ieri, 23 maggio 2024, ha pubblicato una mini-guida aggiornata relativa alla rateizzazione delle cartelle di pagamento, fornendo informazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate ed effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.
In breve si ricorda che le somme richieste nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione e, in base a quando stabilito dall’art. 19 del DPR n. 602/1973 rientrano le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri enti pubblici previdenziali;
- altri enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
Sono invece escluse le somme affidate per la riscossione dagli enti creditori all’Agenzia Entrate-Riscossione se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto; se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, se affidate da quegli enti che hanno deciso di non delegare Ader, oggetto della cd. Rottamazione-ter o della misura agevolativa “saldo e stralcio” per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.
Si precisa che sulla base delle modifiche introdotte dal cd. decreto Aiuti (50/2022) la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno più debiti, non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta. Inoltre, la legge di bilancio 2023 non preclude la possibilità di richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta e accolta la Rottamazione-quater e si sia determinata l’inefficacia della misura agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo (fatto salvo che non persista una causa di esclusione).
Rateizzazione ordinaria a 72 rate – Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50€.
Rateizzazione ordinaria per importi fino a 120 mila euro – Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino a 120mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.
Rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120 mila euro – Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna rateizzazione, siano di importo superiore a 120mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Rateizzazione straordinaria a 120 rate – I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario di 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120rate (10 anni).
In questo caso le rate possono essere solo di importo costante e i requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal MEF con decreto del 6 novembre 2013.