Il Dipartimento per lo sport ha comunicato la formalizzazione dell'istituzione del Tavolo tecnico (coordinato dall' avv. Mario Morelli, consigliere per gli affari giuridici e legislativi della Sottosegretaria con delega allo sport) incaricato di fare sintesi dei contributi pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione pubblica del 22 giugno 2021, concernente il
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di lavoro sportivo (si veda l’articolo
Riforma dello sport: novità per enti professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo del 22 marzo 2021).
Contestualmente, con riferimento all’avviso pubblicato il 22 giugno 2021, rivolto a tutti i portatori di interesse del mondo sportivo, lo stesso Dipartimento ha, altresì, comunicato la riapertura fino al 4 ottobre 2021 del termine per l’invio dei contributi scritti all’indirizzo
lavorosportivo@governo.it.
Le audizioni di coloro che hanno presentato istanza e di quelli che la presenteranno, secondo le modalità e nei termini previsti dall’avviso, si terranno ad iniziare dal 7 ottobre 2021.
In merito all’istituzione del suddetto Tavolo tecnico relativo all’analisi dei contributi pervenuti riguardo al D.Lgs. n. 36/2021, si precisa che si tratta di uno dei cinque decreti di riforma dell’ordinamento sportivo e, nello specifico, di quello recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
È necessario comunque ricordare che, in virtù di quanto disposto dal decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), l’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento sportivo, in gran parte, è slittata al 2023 (si veda l’articolo
Riforma dello sport: modificati i termini di avvio dei decreti attuativi del 22 luglio 2021) ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, in vigore già nel 2022.
Lavoratore sportivo– Il citato decreto legislativo, all’articolo 25 definisce, anzitutto, la figura di “lavoratore sportivo”, precisando che è tale
«l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali…».
È specificato, inoltre, che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
La consultazione pubblica – Il 22 giugno 2021, ha preso il via la consultazione pubblica rivolta a tutti i portatori di interesse del mondo sportivo (CONI, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Gruppi militari e Corpi civili dello Stato, Associazioni benemerite, CIP e organismi da esso riconosciuti, etc.), volta a fornire osservazioni, commenti, informazioni e documenti utili ad una riflessione condivisa sul tema del lavoro sportivo.
Il Tavolo tecnico appena istituito, invece, ha il compito di procedere ad una sintesi dei contributi scritti pervenuti e che, per effetto, di quanto comunicato dal Dipartimento, potranno ancora pervenire sino al 4 ottobre 2021.
Gli obiettivi della consultazione pubblica sono quelli di comprendere ed analizzare i potenziali effetti che genererebbe la riforma di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 36/2021 (recante “disposizioni in materia di lavoro sportivo”). Nello specifico, gli interventi nei contributi scritti si riferiscono a:
- possibili effetti non previsti della riforma;
- proposte emendative o integrative del menzionato Titolo V, con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, al rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, alle prestazioni sportive amatoriali e ad altri aspetti indicati nel “Procedimento di consultazione pubblica” reso noto mesi addietro dal Dipartimento.
I risultati della consultazione troveranno impiego su tre piani:
- sul piano legislativo, contribuendo, anzitutto, ad un’eventuale migliore definizione delle norme contenute nel D. Lgs n. 36/2021;
- sul piano amministrativo, prospettando le linee di un nuovo modello di ascolto degli stakeholders in sede di elaborazione della normativa;
- sul piano culturale, fornendo informazioni, proponendo riflessioni ed elementi tecnici che possano contribuire al dibattito pubblico e al lavoro del legislatore.
L’esito della consultazione, comunque, non sarà vincolante per le scelte di policy che verranno successivamente prese.
Oltre ai contributi scritti, è previsto nel sopra menzionato Procedimento che, i soggetti interessati possono chiedere, con apposita e motivata istanza, di illustrare al Dipartimento, nel corso di un’audizione, gli elementi forniti attraverso il contributo pubblico, indicando specificamente i capi che intendono trattare e che necessitano di un’integrazione in ragione di sopravvenute esigenze.
Le audizioni possono essere svolte contestualmente per più soggetti interessati e, come detto in precedenza, si terranno il 7 ottobre 2021.
Al termine dell’audizione, sarà redatto un verbale recante, in forma sintetica, l’indicazione degli argomenti esposti e non trattati nel contributo pubblico. Esso sarà sottoscritto o, in caso di audizione a distanza, approvato con apposita dichiarazione, dal responsabile del procedimento o da un suo incaricato, nonché dal soggetto legittimato a rappresentare il partecipante o dal soggetto cui il partecipante abbia conferito apposita procura.