Stretta ai servizi di crowdfunding. Dal 10 novembre i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull'investimento (equity-based) che sul prestito (lending-based) devono richiedere un’apposita
autorizzazione e sono assoggettati a regole uniformi, definite a livello europeo, nonché alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri. Questo è quanto si legge nel comunicato stampa congiunto di Consob e Banca d’Italia del 21 ottobre 2022 attraverso il quale vengono informati delle novità gli operatori dei servizi di crowdfunding.
Autorità competenti - Ricordiamo che la Legge di delegazione europea per l'anno 2021 (pubblicata il 26 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 199) ha designato la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti, ciascuna secondo le proprie finalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (cd. ECSP), che istituisce un quadro regolamentare uniforme a livello europeo per la fornitura di servizi di crowdfunding per le imprese. Tuttavia, la Consob e la Banca d’Italia potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento ECSP e dei relativi Regolamenti Delegati e avviare il relativo processo valutativo solo a seguito dell’adozione del decreto legislativo di attuazione.
Disciplina periodo transitorio - L’articolo 48, del Regolamento (UE) 2020/1503 disciplina il periodo transitorio, prevedendo che i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali “possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’articolo 12, se tale data è anteriore” (cfr. paragrafo 1). Lo scorso 12 luglio la Commissione europea, esercitando l’opzione prevista dal paragrafo 3 del medesimo articolo 48, ha esteso il periodo fino al 10 novembre 2023. Alla luce di tale quadro, a partire dall’11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP.
Requisiti prudenziali per i gestori di portali di equity crowdfunding - A livello nazionale, il Regolamento ECSP introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’adeguata gestione dei rischi e la continuità dell’operatività; il Regolamento introduce inoltre norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva 2014/65/EU, cd. MiFID2.
Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell’attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.
Presentazione del modulo - Al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, la Consob e la Banca d’Italia si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze. I soggetti interessati sono pertanto invitati a compilare lo specifico modulo (scaricabile dal sito consob) e a trasmetterlo alla Consob [al seguente indirizzo mail:
DIN_VIN_interlocuzioni_crowdfunding@consob.it] e alla Banca d’Italia [al seguente indirizzo mail:
RIV.AutorizzazioniCrowdfunding@bancaditalia.it].
I gestori attualmente iscritti nel registro tenuto dalla Consob (articolo 50-quinquies, comma 2, del Dlgs. n. 58/1998), sono anch’essi invitati a compilare il modulo, che potrà consentire di fornire un aggiornamento delle informazioni eventualmente già rese al riguardo.
Termine crowdfunding - Il termine
crowdfunding indica il processo con cui più persone ("folla" o crowd) conferiscono somme di denaro (
funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (
"piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Si parla di "equity-based crowdfunding" quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.