Gli
immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze sono soggetti a trattamenti fiscali agevolati in Italia. Nel dettaglio, per l'abitazione principale e le sue pertinenze, generalmente non si applica l'IMU. Specificatamente, in base all'articolo 817 del Codice civile, vengono considerati pertinenze gli immobili classificati o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo. Ad esempio:
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C/2 - magazzini e locali di deposito;
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C/6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
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C/7 - tettoie chiuse o aperte, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Il concetto di pertinenza dell'abitazione principale è strettamente legato all'IMU. Infatti, oltre all'abitazione principale, anche un immobile classificato come pertinenza per ciascuna categoria è esente dall'IMU. Questi immobili contribuiscono al
reddito complessivo per il calcolo dell'IRPEF. Inoltre, è possibile beneficiare di una deduzione dall'IRPEF pari alla rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze.
Invece, le
abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) che sono soggette all'IMU non influenzano il reddito complessivo ai fini IRPEF, eliminando quindi la possibilità di deduzione. Per queste situazioni, nella dichiarazione, va utilizzato il codice 2 nella sezione
"Casi particolari Imu".
Interessante è anche la
distinzione tra la definizione fiscale di abitazione principale e il concetto di "prima casa" in termini di agevolazioni fiscali. L'agevolazione "prima casa", per esempio, può essere applicata anche a un immobile locato a terzi, indipendentemente dal fatto che l'acquirente dimori fisicamente e risieda anagraficamente nell'immobile. Al contrario, l'abitazione principale per definizione richiede che il contribuente vi abiti effettivamente e vi abbia la residenza anagrafica. La normativa vigente stabilisce inoltre che, in caso di comodato gratuito ai figli, l'imponibile IMU è al 50%.
Per approfondire le modalità di compilazione del modello 730/2024 è possibile consultare la
guida specifica disponibile su Fiscal Focus.