Il decreto 6 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale,
blockchain e internet of things (istituito dall’articolo 1, comma 226, della
Legge n. 145/2018), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 25 del 31-01-2022).
Esso individua, in particolare:
- le finalità di intervento;
- la struttura di gestione ed attuazione degli interventi;
- i soggetti beneficiari;
- le procedure di attivazione del Fondo.
Il Fondo in questione opera per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, anche connessi agli ambiti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Transizione 4.0 (già programma Impresa 4.0) e per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, affinché i processi di innovazione digitale possano generare crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea.
Di conseguenza, esso finanzia i seguenti interventi:
- a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things;
- b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi.
Il Fondo finanzia, altresì, le attività di supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle lett. a) e b) sopra elencate, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle PMI. Il MISE opera in qualità di amministrazione vigilante, mentre, Infratel esercita le funzioni relative alla gestione degli interventi.
Gli interventi a valere sul Fondo in esame, sono proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro.
Saranno i successivi provvedimenti del MISE, a definire l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Finalità e criteri valutativi degli interventi– L’articolo 6 del decreto stabilisce che, gli interventi del Fondo, sono finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale dell'economia, potenziando la capacità di innovazione del sistema produttivo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, con l'intento di ampliarne la diffusione e promuoverne l'adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.
La stessa disposizione elenca gli elementi sui quali si basano le iniziative ammissibili, ovvero:
- a) la capacità tecnica, scientifica ed organizzativa del proponente;
- b) la fattibilità tecnica della proposta progettuale;
- c) la rilevanza dei risultati attesi rispetto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi tecnologici e applicativi;
- d) l'impatto del progetto inteso come interesse industriale e potenzialità di sviluppo;
- e) i criteri previsti dalle disposizioni vigenti e dagli orientamenti e buone prassi applicabili nel caso delle iniziative competitive precedentemente menzionate.
Modalità di intervento del Fondo -Il Fondo in questione finanzia gli interventi elencati in precedenza mediante la concessione di agevolazioni:
- a) nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificato, ovvero del vigente regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione europea;
- b) nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ovvero dei vigenti omologhi regolamenti in materia di aiuti de minimis adottati dalla Commissione europea.
È, altresì, stabilito che, le suddette agevolazioni, possono essere concesse in forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi e partecipazione al capitale di rischio (venture capital).
Al fine di verificare il rispetto delle intensità massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione.
Si prevede, inoltre, che il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione sia quello di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.
Qualora le agevolazioni siano erogate come anticipi, gli stessi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal ministero o da altri enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai provvedimenti del MISE.
In alternativa alla concessione delle agevolazioni sopra menzionate, l'intervento del Fondo può essere attuato, in funzione della natura dei progetti o delle iniziative e degli obiettivi generali perseguiti, anche con il ricorso a modalità operative non qualificabili come aiuti di Stato, quali gli appalti pre-commerciali e gli appalti pubblici di soluzioni innovative.
Occorre precisare che, alle imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, è riservata in prima applicazione una quota dello stanziamento almeno proporzionale alla popolazione residente. Decorsi sei mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le risorse non impegnate nell'ambito di detta riserva saranno rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.