21 marzo 2018

Abbandono del posto di lavoro senza dimissioni telematiche: come procedere?

Autore: Debhorah Di Rosa
Il lavoratore che intende recedere dal rapporto di lavoro nel settore privato è obbligato a trasmettere il modulo di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per via telematica al Ministero del Lavoro, pena l’inefficacia della risoluzione. La nuova procedura ha sostituito la procedura di "convalida delle dimissioni" presso la DTL o il centro per l’Impiego competente.

La previsione normativa ha l’indiscusso merito di aver posto un freno al fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco", consistente nella pratica illegale di far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni priva di data contestualmente alla sottoscrizione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la volontà del legislatore di ricondurre sia le dimissioni che la risoluzione consensuale ad una “forma tipica”, tale da rendere inefficaci le dimissioni presentate con qualsiasi modalità diversa da quella telematica, si scontra evidentemente contro alcune difficoltà operative, rappresentante soprattutto dalla penalizzazione del datore di lavoro in tutti quei casi in cui il lavoratore di fatto rifiuti di effettuare la prestazione e si assenti ingiustificatamente dal posto di lavoro senza però svolgere la nuova procedura online obbligatoria.

Esonero dall’obbligo - Sono tenuti a seguire la nuova procedura tutti i lavoratori dipendenti, con la sola eccezione delle dimissioni o risoluzioni consensuali presentate:
  • da lavoratori domestici;
  • da lavoratori dipendenti del settore pubblico;
  • nelle sedi conciliative cd. “protette”;
  • da lavoratrici madri o lavoratori padri soggette a convalida nel periodo tutelato dalla legge (fino a 3 anni di età del bambino); Per questa fattispecie infatti è già prevista una apposita procedura di convalida, per la quale il Ministero ha predisposto un nuovo modulo opportunamente integrato al fine di informare il lavoratore sulle possibili alternative che le recenti novità in materia di tutela della genitorialità mettono a disposizione: la fruizione del congedo parentale su base oraria o la trasformazione del lavoro a tempo pieno in part-time.
  • durante il periodo di prova.


Abbandono del posto di lavoro - A distanza di tre anni dall’entrata in vigore della nuova procedura, rimane ancora aperta la questione relativa al lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del nuovo modulo di dimissioni. In molti casi, come segnalato dai Consulenti del lavoro, ci si ritrova di fronte a situazioni in cui il lavoratore, pur non avendo reso le dimissioni online, viene assunto da un nuovo datore di lavoro per il quale svolge regolarmente attività di lavoro dipendente a tempo pieno.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro ha più volte fatto rilevare come, in base alla disciplina attualmente in vigore, l’unica possibilità a disposizione del datore di lavoro è costituita dall’avvio di un procedimento disciplinare al termine del quale il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. Ciò espone comunque il datore di lavoro, non soltanto a subire il disagio concretamente derivante dalla mancata prestazione, per la quale oltretutto non è stato osservato alcun termine di preavviso, ma anche:
  • l’obbligo di versare all’INPS il contributo di licenziamento;
  • l’esposizione al rischio di impugnazione del licenziamento.

Si configura così una grave incongruenza dovuta al fatto che una disciplina, posta a tutela dei lavoratori, comporta il realizzarsi di un ulteriore ed ingiustificato onere posto in capo al datore di lavoro.

La questione è stata posta di fronte agli organi legislativi, anche nel corso di alcune audizioni parlamentari, ma al momento il legislatore non è intervenuto ad apportare le dovute correzioni. Si potrebbe, ad esempio, ammettere la possibilità, per il datore di lavoro di inviare una comunicazione al lavoratore, a mezzo, raccomandata, e confermare le dimissioni nel caso di silenzio oltre i 7 giorni.

Allo stato attuale, l’unica via percorribile appare essere quella di contestare al dipendente l’abbandono del posto di lavoro, continuando ad elaborare il LUL utilizzando quale giustificativo la causale di “assenza ingiustificata”, in modo tale che il datore di lavoro non sia obbligato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sul minimale contributivo.

Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto che il lavoratore “scomparso” stia svolgendo una nuova attività di lavoro dipendente o autonoma, tale circostanza può essere segnalata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro: il risultato dell’attività ispettiva potrebbe in tal modo sostenere la stato di “incolpevolezza” dell’azienda in attesa di dimissioni.
Ciò in attesa di un auspicabile ed urgente intervento normativo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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