L’articolo 1, comma 28, della legge di Bilancio 2018, veicolata nella legge 205/2017, reintroduce la detrazione fiscale per gli abbonamenti al trasporto pubblico; l’Agenzia delle Entrate, durante l’evento organizzato da una nota rivista del settore fiscale, ha fornito un interessante chiarimento che di seguito si analizza.
La novità - La legge di bilancio 2018 ha introdotto la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale, per un importo non superiore a euro 250.
Con l’aggiunta della nuova lett. d-bis), al comma 2, dell’art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2, del medesimo articolo 12”.
Soggetti ammessi alla detrazione - La ratio della disposizione in commento è riconducibile alla volontà del legislatore di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
Anche se il testo della norma non fa riferimento al periodo degli abbonamenti né ai soggetti menzionati nella relazione, si deve ritenere che la detrazione sia riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati.
Tale affermazione è avvalorata dalla circostanza che l’individuazione dei soggetti titolari del beneficio discende automaticamente dalla tipologia del titolo di viaggio acquistato (abbonamento).
Spese che danno diritto alla detrazione - La detrazione IRPEF, introdotta dal richiamato normativa contenuta nella legge di Bilancio 2018, riguarda le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Al riguardo si ritiene che ai fini della detrazione in esame si debba intendere per “abbonamento” un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
Sulla base della ratio della norma, indicata nel paragrafo precedente, deve ritenersi, peraltro, che siano ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali, ad esempio, le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Atteso l’ampio riferimento all’ambito “locale, regionale e interregionale” contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.
Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.
L’utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.
Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, con l’assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.
Il chiarimento - Con riferimento all’incontro con la stampa specializzata, i professionisti e l’Agenzia delle Entrate, quest’ultima alla domanda se gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale (Tpl) pagati dal datore nel 2018 in favore dei dipendenti, secondo accordi o regolamenti aziendali vigenti già nel 2017, e trattati come valori esenti nei limiti di 258,23 euro, possono rientrare nell’agevolazione introdotta dalla legge Bilancio 2018, ha fornito la risposta che si riporta.
I tecnici delle Entrate nel ricordare che la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 28, legge 205/2017), ha aggiunto la lettera d-bis), dopo la lettera d), del comma 2, dell’articolo 51, del DPR 917/86, inserendo una nuova agevolazione, hanno affermato che per effetto di tale novità “l’efficacia della nuova disposizione decorre dal 1° gennaio 2018 e, pertanto, gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale pagati dal datore di lavoro nel 2018 in favore dei dipendenti, anche se sulla base di accordi o regolamenti aziendali vigenti già nel 2017, rientrano nella nuova previsione, nel rispetto di tutti i requisiti previsti da quest’ultima”.