12 novembre 2018

Accertamento esecutivo. No alla notifica diretta per posta

Autore: Paola Mauro
L’avviso di accertamento esecutivo deve essere notificato tramite agenti della notificazione (messo interno o messo comunale), pena la giuridica inesistenza e/o comunque l’insanabile nullità della notifica stessa.

Tale principio è stato espresso dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n. 4314/25/18.

Una Società ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e succ. mod.

L’accertamento esecutivo è il meccanismo di riscossione dei tributi che cumula l’avviso e la cartella. Dal 1° ottobre 2011, questo meccanismo “accelerato” di riscossione trova applicazione con riguardo agli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Gli avvisi cosiddetti “impoesattivi” (poiché cumulano l’avviso e la cartella), acquisiscono la valenza di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni senza che il contribuente si sia risolto ad adempiere.

Ebbene, nel caso di specie, la Società contribuente ha eccepito l’inesistenza della notifica dell’atto “impoesattivo” a lei indirizzato - riguardante la rettifica del reddito d’impresa per costi ritenuti relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – poiché lo stesso è stato spedito dall’Agenzia delle Entrate direttamente per posta.

La C.T.P. non ha condiviso il rilievo della ricorrente sulla notifica e ha confermato l’operato dell’Ufficio anche nel merito; la C.T.R. della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, ha invece dichiarato l’illegittimità dell’atto “impoesattivo”, sia per l’irregolarità della notifica, sia perché ha ritenuto fornita la prova della realtà dei rapporti economici sottesi alle fatture in contestazione.

Per quanto riguarda, in particolare, la notifica, la Commissione regionale ha ritenuto che il primo Giudice abbia errato nel disattendere il motivo con cui è stata dedotta la giuridica inesistenza e/o comunque l’insanabile nullità dell’atto impugnato. Quest’ultimo, infatti, in quanto spedito direttamente per posta e non notificato mediante messo interno o messo comunale, è stato emesso, secondo il Giudice di appello, in violazione dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e succ. mod.

Secondo la C.T.R., la norma in esame (articolo 29, D.L. 78/2010) prevede una disciplina particolare per l’atto “impoesattivo” anche in ordine alla sua notificazione, e ciò in ragione della sua idoneità a incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è destinatario.

Per la Commissione regionale, «la norma espressamente prescrive che l’atto stesso debba essere “notificato” e dalla “notifica” derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l’effetto di titolo esecutivo». La norma, quindi, esclude che l’atto impoesattivo, come quello oggetto del giudizio, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall’Ufficio che lo ha redatto. Sicché nella specie l’appello va accolto in quanto si tratta di atto impoesattivo che, pacificamente, fu notificato «tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza la redazione di alcuna relata di notifica», in palese violazione di quanto disposto dagli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 29 D.L. n. 78/10, conv. in L. 122/10.

La Commissione, in sostanza, interpreta la norma (art. 29) nel senso che l’avviso di accertamento deve essere notificato sempre attraverso l’intermediazione di un soggetto abilitato alla notifica, la cui identità deve risultare dalla relata, e che solo nel caso in cui le somme richieste vengano rideterminate è possibile per l’ufficio utilizzare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento.

La lettera a) dell’art. 29, D.L. 78/10 prescrive che «a) …. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto….». A parare della C.T.R. lombarda, l’espressa previsione dell’utilizzo anche della “raccomandata” per i soli atti successivi, che rideterminano gli importi originari, vuol significare che il primo avviso deve invece essere notificato per il tramite di un agente della notificazione (messo interno o messo comunale ex art. 60, lett. a, DPR 600/73) e non via posta direttamente.

La C.T.R. quindi, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, compensando comunque tra le parti le spese del giudizio.
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