Deducibilità dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL accertati per anni pregressi alla luce del principio di derivazione rafforzata di cui all’art.13-bis del D.L. 244/2016.
È questo il tema affrontato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 102, adottata ieri in riscontro a specifico interpello.
La questione oggetto di parere - Alla società istante è stato notificato, nel 2017, un Verbale Unico di Accertamento e Notificazione redatto a seguito di ispezione congiunta dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL; in relazione al periodo di accertamento 01/10/2012 - 31/08/2017, sono state richieste somme a titolo di contributi INPS e premi assicurativi INAIL oltre a sanzioni e interessi. Sono al momento pendenti i ricorsi, sia in via amministrativa che in via giurisdizionale, avverso gli atti sopra citati.
L'istante intende portare in deduzione, nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2017, il 50 per cento del debito per maggiori contributi INPS e maggiori assicurazioni INAIL emergenti dal verbale di cui sopra (la percentuale corrisponderebbe a un esito presumibile dei ricorsi, secondo quanto affermato dagli avvocati difensori, fermo restando il rispetto dei principi di prudenza e certezza).
A parere dell’istante la deducibilità degli imponibili contestati INPS e INAIL è da ricondurre su base interpretativa all’art. 99 del T.U.I.R. afferente la deducibilità delle imposte che emergono dagli accertamenti o dai provvedimenti degli uffici.
A livello contabile l’azione accertatrice ha portato alla rilevazione, nel periodo d’imposta 2017, di un onere di conto economico pari alla quota summenzionata delle somme accertata (50%).
Il parere dell’Agenzia delle entrate – L’Amministrazione Finanziaria, in primis, chiarisce che non risultano riconducibili nell’ambito di applicazione dell’articolo 99 del TUIR i contributi previdenziali e i costi per assicurazioni obbligatorie per il personale dipendente, nemmeno ove derivanti da atti di accertamento dei predetti enti INPS e INAIL, trattandosi di oneri contributivi e non di imposte.
Detto ciò entra in gioco però il principio di derivazione rafforzata in base al quale, ai fini fiscali, si dà piena rilevanza alla rappresentanza di bilancio e dunque ai relativi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione; l’art. 13-bis del D.L. 244/2016 dispone appunto che anche “per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
Inoltre, come chiarito dalla risoluzione del 23 giugno 2017, n. 77/E, le modifiche in parola hanno introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter.
In virtù del principio di derivazione rafforzata l’Agenzia delle entrate ritiene che la qualificazione (onere di conto economico) e l’imputazione temporale (periodo d’imposta 2017) adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale.
In sostanza viene fornita risposta positiva alla deducibilità sulla base delle poste di bilancio, della quota di maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL accertati per anni pregressi.
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