9 gennaio 2018

Aci: aggiornate tabelle per il 2018

Autore: DEVIS NUCIBELLA
È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017 il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate, che, come ogni anno, aggiorna le Tabelle Aci, indicanti i costi chilometrici di esercizio per autovetture e motocicli.

Le tabelle Aci 2018, saranno quindi il nuovo riferimento per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e co.co.co, e, come sempre, sono suddivise per tipo di alimentazione, marca e modello.

Come noto, infatti, i dipendenti che possono utilizzare anche a fini personali l’automezzo messo a disposizione dall’azienda devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali), il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

La soglia di percorrenza dei 15.000 chilometri è indipendente da quello che è l’effettivo utilizzo del dipendente, per cui ben potrà accadere che lo stesso percorra un maggiore o un minore numero di chilometri, senza che ciò incida sugli importi oggetto di tassazione.

Rimane tuttavia fermo un requisito essenziale: l’autoveicolo deve essere ad uso promiscuo. L’eventuale assegnazione al dipendente dell’autoveicolo per l’esclusivo uso personale deve essere infatti tassato al valore normale, sulla base di quelli che sono stati gli effettivi chilometri percorsi.

Si ricorda inoltre che il fringe benefit così calcolato dovrà essere ragguagliato al periodi di effettivo utilizzo da parte del dipendente dell’automezzo. La percorrenza convenzionale è stata, infatti, stabilita su base annua, pertanto, l'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

Se il dipendente corrisponde delle somme, con il metodo del versamento o della trattenuta, nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore. Al riguardo si precisa che, le predette somme devono essere computate al lordo dell'Iva mediante l’emissione di una apposita fattura.

Con riferimento ai nuovi modelli di veicoli, non riportati nelle Tabelle Aci 2018, concessi in uso ai dipendenti, il reddito di riferimento dovrà essere calcolato prendendo a riferimento il modello di veicolo che, per tutte le sue caratteristiche, risulti più simile a quello non presente nell’elenco.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare, secondo quanto previsto dall’art. 164, TUIR. Al contrario di quanto previsto in via generale dall’art. 164 del Tuir, dove la deducibilità del 20% del costo dell’autovettura è prevista nel limite di 18.075,99. Per l’autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite. La deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta. Se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni. Al fine del conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d’imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato da parte dello stesso dipendente.

In caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d’anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall’inizio dell’esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior parte del periodo di possesso).

Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili secondo i criteri ordinari di deducibilità delle autovetture (20%).

La detrazione Iva sui costi delle autovetture rimane al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo (naturalmente, fatturato con Iva, circolare 326/E/1997, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 25/E/2000) per l’uso personale (si ritiene almeno pari al fringe benefit tassato). Quindi, l’Iva pagata per il loro acquisto e utilizzo è integralmente detraibile (risoluzione 6/DPF/2008).
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