18 ottobre 2018

Acquisto carburante ed obbligo di tracciabilità: niente esonero per il regime di vantaggio

Autore: Pasquale Pirone
I soggetti che determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo NON in maniera analitica bensì in modo “forfettario”, non hanno alcun obbligo di pagare il rifornimento di benzina e gasolio con strumenti di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, e ciò, appunto perché i citati soggetti non deducono costi inerenti l’attività e non detraggono l’IVA oppure la percentuale di IVA detraibile è determinata in maniera forfettizzata. E’ questo in sostanza il principio che è venuto fuori dalla risposta data, non molti giorni fa, dall’Agenzia delle Entrate, ad un’stanza di interpello.

Prima di addentrarci nel principio affermato dall’Amministrazione finanziaria, appare opportuno ricordare che la Legge di bilancio 2018, ha introdotto, in tema di acquisti di carburante e gasolio, importanti disposizioni in merito alla deducibilità del costo ed alla detraibilità IVA. In particolare, la manovra ha stabilito che il costo di acquisto del carburante/gasolio può essere dedotto e la relativa IVA può essere detratta solo se il pagamento viene effettuato con strumenti di pagamento tracciabili (carta di credito, carta di debito, ecc.). L’obbligo decorre dal 1° luglio 2018.

Il principio – L’Agenzia delle Entrato sull’argomento in questione ha precisato che il nuovo obbligo va analizzato alla luce di quanto previsto dal particolare regime in cui l’impresa o il lavoratore autonomo opera. Il caso esaminato è stato, quello dell’impresa agricola che determina il reddito su base catastale (art. 32 del TUIR), e che si avvale, ai fini IVA, del regime speciale per gli agricoltori disciplinato dall’articolo 34 del DPR n. 633/1972, ossia due regimi forfettari di determinazione delle imposte.

In particolare, ai sensi del citato art. 32 TUIR, “il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale”. In materia IVA, poi l’art. 34 DPR 633/1972, prevede che “la detrazione prevista dall’articolo 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole”.

Il reddito (e, di conseguenza, l’imposta), dunque, in tali casi non è determinato in maniera analitica (ossia come differenza tra costi e ricavi) ma in maniera forfettizzata, con la naturale conseguenza che non si rende necessario individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata venendo così meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili di cui in premessa.

Regime forfettario – Lo stesso principio appena esposto, anche se l’Agenzia delle Entrate non lo specifica chiaramente, per ragion di logica può ritenersi applicabile a tutti coloro che applicano un regime “forfettizzato” e, quindi, anche alle imprese e lavoratori autonomi che agiscono in regime forfettario di cui alla Legge di Stabilità 2015. Tali soggetti, infatti, pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP, calcolata su un reddito determinato in maniera “forfettaria”, vale a dire applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Essi, dunque, NON deducono i costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizione legislativa. Essi, inoltre, non applicando l’IVA nelle fatture che emettono non possono nemmeno detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.

Regime di vantaggio – Stesso discorso, non vale, invece, per i soggetti che agiscono (ancora) in regime di vantaggio. In tale regime, infatti, il reddito su cui calcolare l’imposta sostitutiva è determinato in maniera analitica ossia come differenza tra costi/spese sostenute e ricavi/compensi percepiti nell’anno. Per chi opera in tale regime, dunque, i costi restano deducibili. Riguardo poi l’IVA anche se è vero che essi non la applicano in fattura e non la detraggono sugli acquisti, è anche vero che l’Iva diventa per il contribuente un costo deducibile. Pertanto, per chi opera in regime di vantaggio, a differenza di chi sta nel forfettario, se vuole dedurre il costo relativo all’acquisto del carburante e del gasolio avrà obbligo di pagare con strumenti tracciabili, pena la non possibile deduzione e, quindi un carico fiscale maggiore.
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