Per il regime dell’adempimento collaborativo, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 del D.Lgs. n.128/2015, per promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, sono confermate anche agli anni successivi a quelli di conclusione della fase di prima applicazione, ovvero agli anni 2020 e 2021. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot.n.
335238 del 22.10.2020.
Il regime dell’adempimento collaborativo - L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
La prima fase di applicazione del regime, riservata ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo del 2013. Il termine finale della fase di prima applicazione del regime è stata fissata da un decreto MEF al 31.12.2019.
Invece, con il decreto MEF del 30.03.2020 sono stati individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo, per gli anni 2020 e 2021, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro.
La scelta organizzativa adottata dal Provvedimento in esame risponde a esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell’azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in materia di cooperative compliance.
In tale ottica la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, viene accentrata presso un ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali ad essa sottesi e che, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
Resta ferma, anche per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate